N. 98 ORDINANZA 1 - 2 aprile 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra V.F. e Poste Italiane S.p.A. con ordinanza del 30 maggio 2008, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2009 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 30 maggio 2008 emessa nel corso di un procedimento civile promosso da V.F. nei confronti delle Poste Italiane S.p.A., ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.

53), nella parte in cui non prevede il riconoscimento del congedo straordinario al 'parente entro il quarto grado convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' e al tutore convivente del minore o dell'interdetto che sia portatore di handicap in situazione di gravita';

che il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta avanzata dal ricorrente, dipendente delle Poste Italiane S.p.A., volta al riconoscimento del beneficio indicato dalla disposizione censurata, in quanto unico soggetto in grado di prestare assistenza allo zio, disabile in condizione di gravita', con il quale convive e di cui e' tutore;

che il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza, ritiene che l'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, seppur inserito in una legge posta a tutela della maternita' e paternita', trova la propria ratio nel preminente interesse di assicurare la cura e l'assistenza al disabile in ambito familiare, dovendosi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT