Sentenza nº 13 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 2015
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 13 Febbraio 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 13
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 13, comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per linternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, promosso dalla Regione Lazio, con ricorso notificato il 18-24 aprile 2014, depositato in cancelleria il 23 aprile 2014 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2014.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi lavvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lazio e lavvocato dello Stato Paolo Marchini per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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Con ricorso spedito per la notifica in data 18 aprile 2014, ricevuto dalla resistente il 24 aprile 2014 e depositato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 2014, la Regione Lazio ha promosso questione di legittimità costituzionale dellart. 13, comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per linternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Il comma 15-bis dellart. 13 viene censurato nella parte in cui stabilisce il valore massimo dellaliquota dellimposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (dora in avanti, «IRESA»), di cui agli artt. 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).
I parametri invocati nel ricorso sono lart. 77, secondo comma, della Costituzione; lart. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in combinato disposto con lart. 3 Cost.; gli artt. 117, secondo e terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., in relazione allart. 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e allart. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica); nonché lart. 120 Cost., in combinato disposto con gli artt. 117 e 119 Cost.
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− La Regione Lazio premette che, con la legge n. 342 del 2000, è stata istituita limposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, dovuta alle Regioni o alle Province autonome da parte dellesercente dellaeromobile, ed è stato previsto un parziale vincolo di gettito per opere di disinquinamento acustico nonché per il risarcimento dei soggetti danneggiati dalle emissioni sonore.
Evidenzia la parte ricorrente che, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, attuazione dellarticolo 119 della Costituzione), è stato emanato il d.lgs. n. 68 del 2011, il cui art. 8 ha stabilito che «Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali [...] limposta sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui [...] agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342».
2.1.− La ricorrente riferisce quindi che, ai sensi del menzionato art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, la legge della Regione Lazio 29 aprile 2013, n. 2, recante «Legge finanziaria regionale per lesercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)», ha disciplinato lIRESA quale tributo regionale proprio, stabilendone il presupposto, le esenzioni nonché la misura.
In particolare, lart. 5 della legge regionale n. 2 del 2013 stabilisce, al sesto comma, la misura dellIRESA, prevedendo aliquote differenziate, variabili da un minimo di 1,60 euro per tonnellata, sino ad un massimo di 2,5 euro per tonnellata, da applicare agli aeromobili sprovvisti di certificazione acustica o non rispondenti ai parametri fissati dallInternational civil aviation organization (ICAO).
2.2.− La parte ricorrente riferisce, inoltre, che lAutorità garante della concorrenza e del mercato (dora in avanti, «AGCM»), nellatto di segnalazione n. 1071 del 27 agosto 2013, ha ritenuto che la difformità fra le normative delle sei Regioni che hanno istituito lIRESA determini unalterazione della redditività per i vettori che fanno scalo solo in alcuni aeroporti rispetto ad altri, con conseguenze distorsive sul piano concorrenziale per le compagnie aeree, i consumatori e le società di gestione degli aeroporti. LAutorità ha, inoltre, osservato che «Le problematiche concorrenziali evidenziate possono essere superate attraverso la definizione con legge dello Stato di criteri uniformi per il calcolo dellimposta, il cui gettito dovrà ovviamente essere devoluto alle regioni di pertinenza».
2.3.− Con il successivo d.l. n. 145 del 2013, il Governo ha adottato «Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per linternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015». In particolare, la legge di conversione n. 9 del 2014 ha inserito allart. 13, recante «Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo», il comma 15−bis, oggetto dellodierno giudizio.
2.4.− Così ricostruito il quadro normativo, la Regione Lazio denuncia, in primo luogo, lillegittimità costituzionale del comma 15-bis dellart. 13, per violazione dellart. 77, secondo comma, Cost.
Ritiene infatti la Regione che sia stato eluso il principio di omogeneità della decretazione durgenza, sia con riferimento alla disciplina del decreto-legge nella sua complessità, sia con specifico riguardo alloggetto della norma impugnata, inserita dalla legge di conversione, rispetto al contenuto del decreto-legge.
2.4.1.− In via preliminare, la ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte che condiziona lammissibilità delle questioni prospettate da una Regione, nellambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, alla ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e alla specifica indicazione delle competenze ritenute lese e delle ragioni della lamentata lesione. La Regione sottolinea, in particolare, che − proprio con riferimento allart. 77 Cost. − la Corte ha riconosciuto che le Regioni possono impugnare un decreto-legge per motivi attinenti alla pretesa violazione del medesimo art. 77, «ove adducano che da tale violazione derivi una compressione delle loro competenze costituzionali» (sentenza n. 6 del 2004), così come sarebbe accaduto nel caso di specie.
Le ragioni della ridondanza vengono quindi ricondotte alla violazione dellautonomia finanziaria regionale, di cui allart. 119, primo e secondo comma, Cost., poiché lIRESA costituisce un tributo regionale proprio, ossia un tributo «istituito dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione...
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