LEGGE 21 febbraio 2014, n. 9 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

Coming into Force22 Febbraio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/02/21/14G00023/ORIGINAL
Enactment Date21 Febbraio 2014
Published date21 Febbraio 2014
Official Gazette PublicationGU n.43 del 21-02-2014
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 febbraio 2014 NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145

All'articolo 1:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW»;

al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non puo' comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e puo' essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessita' degli interventi medesimi»;

al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto

;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. Al fine di promuovere la competitivita' delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.

6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere piu' facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.

6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinche' i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalita' tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

6-quinquies. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura gia' messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

6-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalita' di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4

;

al comma 7, capoverso, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, le parole: "la persona giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "l'impresa".

7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) e' abrogata

;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore.

8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4" a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";

b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,";

c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";

d) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalita' istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi";

e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

"a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1";

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010";

g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle seguenti: "80 ore".

8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: "locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,"

;

al comma 9, la lettera b) e' soppressa;

il comma 10 e' sostituito dal seguente:

10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo la parola: "emissioni" sono inserite le seguenti: "di processo";

b) al comma 3-bis.1, dopo le parole: "immessa nel sistema elettrico" sono aggiunte le seguenti: ", che non puo' in nessun caso essere...

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