Sentenza Breve nº 5430 da Council of State (Italy), 04 Novembre 2014

Data di Resoluzione04 Novembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA, n. 00456/2013, resa tra le parti, concernente annullamento di autorizzazione paesaggistica, rilasciata su un piano di lottizzazione;

ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2014, proposto da

Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Paesaggio Per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico della Calabria;

Siclari Domenico e Masucci Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Doldo, con domicilio eletto presso l'avv. Alberto Panuccio in Roma, via Sistina, 121;

Calluzzo Orazio;

Provincia di Reggio Calabria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Domenico Siclari e di Francesco Masucci;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Spina e l'avv. Bruno Tabili per delega dell'avvocato Doldo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 456/13 del 2 luglio 2013 è stato accolto il ricorso proposto dai signori Domenico Siclari, Orazio Galuzzo e Francesco Masucci avverso il provvedimento n. 388 in data 1 marzo 2001, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali aveva annullato l'autorizzazione paesaggistica della Provincia, riferita ad un piano di lottizzazione denominato ?Arangea Garden?. Nella citata sentenza si esprimeva l'avviso che l'atto in questione fosse formulato in termini tali da rendere il sito ?di fatto inedificabile?, senza lasciare alcuno spazio per rivedere, eventualmente, ?le caratteristiche costruttive plano-volumetriche del progetto?, nonché possibili ?metodi di mitigazione nell'inserimento nel paesaggio? delle costruzioni, con ulteriore fondatezza della censura di disparità di trattamento, insistendo sull'area altre lottizzazioni; sarebbe stato ?punto di forza? e non limite del nulla osta successivamente annullato, inoltre, il riferimento dell'assenso ad una fase di definizione dell'intervento soltanto preliminare, con successiva necessità di nuova autorizzazione paesaggistica per i singoli edifici.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto l'atto di appello in esame (n. 1657/14, notificato il 17 febbraio 2014), al fine di ribadire l'illegittimità dell'autorizzazione provinciale annullata, per violazione o falsa applicazione degli articoli 145, 146 e 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (allora vigenti) non emergendo dalla motivazione dell'atto la ?necessaria valutazione della compatibilità con i valori specifici tutelati dal vincolo, che formano le caratteristiche proprie del pregio di quel paesaggio protetto, non venendo, in fin dei conti, spiegato in che modo l'intervento si integra positivamente all'interno del contesto tutelato?. Il provvedimento ministeriale, in altre parole, sarebbe stato legittimo in quanto ?giustificato dal corretto riscontro dell'eccesso di potere?.per carenza di motivazione?, non...

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