Ordinanza nº 245 da Constitutional Court (Italy), 28 Ottobre 2014

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione28 Ottobre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 245

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giuseppe TESAURO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 17 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, promossi dal Giudice di pace di Viterbo con due ordinanze del 20 dicembre 2013, iscritte ai nn. 39 e 40 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo tenore, emesse il 20 dicembre 2013 nell’ambito di distinti procedimenti penali, il Giudice di pace di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 17 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, «nella parte in cui prevede che il Decreto di citazione possa essere emesso in difetto di istruttoria e comunque di avviso della conclusione delle indagini preliminari» ai sensi dell’art. 415-bis del codice di procedura penale;

che il giudice a quo riferisce che, alla prima udienza dibattimentale, il difensore dell’imputato aveva eccepito la nullità della citazione a giudizio, in quanto il suo assistito non era stato preventivamente «ascoltato» dal pubblico ministero, deducendo, a tal fine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000;

che, ad avviso del...

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