N. 74 SENTENZA 9 - 13 marzo 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 25 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2008 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2009 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Filippo Capece Minutolo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 e depositato in cancelleria il 28 successivo, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300, supplemento ordinario n. 285, del 28 dicembre 2007, per violazione: a) degli artt. 48, 49 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); b) dell'art. 1, comma 4, del d.lgs.

31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale); c) dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse necessarie ad esercitarle (art. 119, quarto comma, Cost.). Al ricorso e' allegata copia della delibera della Giunta regionale n. 17 del 7 gennaio 2008, con la quale e' stata deliberata l'autorizzazione a proporre il ricorso medesimo.

1.1. - La Regione ricorrente afferma che il comma censurato viola gli evocati parametri, perche' stabilisce che: a) 'In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro' (primo periodo); b) 'A partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma' (secondo periodo) .

La ricorrente premette, al riguardo, che, con riferimento ai problemi sorti in sede di applicazione dell'art. 49, primo comma, numero 1, dello statuto speciale - secondo cui spettano alla Regione i sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscosso nel territorio regionale -, e' intervenuto l'art. 3 del protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la Regione Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, con il quale si riconosce l''esigenza di una sostanziale rivisitazione dei rapporti finanziari' (comma 1) e viene concordemente espressa 'la volonta' di istituzionalizzare, nelle forme ritenute piu' opportune [...] la verifica e la risoluzione di [...] anomalie dell'attuale andamento del gettito, come, a mero titolo esemplificativo, quella che fa uscire dal precitato ambito i redditi dei cittadini del territorio regionale nel momento in cui l'emolumento percepito si trasforma da reddito di lavoro in reddito di quiescenza' (comma 7). In dichiarata attuazione dello statuto e del suddetto protocollo d'intesa prosegue la Regione -, l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 137 del 2007 stabilisce che 'a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella misura prevista dall'art. 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, le ritenute sui redditi da pensione, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorche' riscosse fuori del territorio regionale'.

Cio' premesso, la ricorrente afferma che la disposizione impugnata si pone in contrasto con tale...

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