N. 73 ORDINANZA 9 - 13 marzo 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), promossi con ordinanze del 10 dicembre 2007 dal Tribunale di Palermo, del 14 febbraio 2008 dal Tribunale di Macerata, del 7 novembre 2007 dal Tribunale di Alessandria e del 19 febbraio 2008 dal Tribunale di Sondrio, rispettivamente iscritte ai numeri 130, 131, 160, 161 e 174 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 19, 23 e 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2009 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con le prime due ordinanze indicate in epigrafe, d'identico tenore, il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), nelle parti in cui configura come delitto la fattispecie criminosa ivi descritta e commina pene superiori ai 'minimi edittali' indicati nella legge delega 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994);

che il giudice a quo, investito di processi nei confronti di persone imputate del delitto previsto dalla norma denunciata per avere eseguito operazioni di ricezione o di trasferimento di denaro, o per avere svolto attivita' d'intermediazione finanziaria in cambi e prestazioni di servizi di pagamento, senza la prevista iscrizione nell'apposito elenco degli operatori in attivita' finanziaria istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, espone che i difensori hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale di detta norma per contrasto con gli articoli 25, 76 e 77 Cost.;

che il rimettente muove da una ricostruzione preliminare del quadro normativo di riferimento, rilevando come la disposizione denunciata sia stata emanata sulla base della delega legislativa conferita al Governo dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, ai fini dell'integrazione dell'attuazione della direttiva n. 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite (direttiva poi abrogata dall'art. 44 della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 60 del 20 ottobre 2005);

che il legislatore delegante aveva imposto di procedere al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nella normativa di riferimento - cioe' nel decreto-legge 3 maggio 1991 n.

143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n....

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