N. 69 SENTENZA 9 - 13 marzo 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della proposta di revoca del Consigliere di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., prof.

Angelo Maria Petroni, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 11 maggio 2007, e di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti, promosso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con ricorso notificato il 18 marzo 2008, depositato in cancelleria il 25 marzo 2008 ed iscritto al n. 16 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2009 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato l'8 novembre 2007 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in persona del suo Presidente pro tempore, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente del Consiglio dei ministri, affinche' la Corte costituzionale dichiari che non spettava al Ministro dell'economia e delle finanze, anche d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare, nell'Assemblea degli azionisti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di conforme deliberazione adottata dalla stessa Commissione parlamentare, e, per l'effetto, annulli la proposta di revoca presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 maggio 2007 e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti.

1.1. - La ricorrente evidenzia come il presente conflitto tragga origine dalla violazione delle attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite, 'dal momento che l'attivita' radiotelevisiva pubblica non puo' essere considerata appannaggio esclusivo delle scelte della maggioranza politica, ma deve essere svolta in modo conforme all'indirizzo politico costituzionale, che fa della libera circolazione delle idee e del pluralismo culturale uno degli assi portanti dell'ordinamento'.

La difesa della Commissione segnala, in proposito, come le funzioni di indirizzo e vigilanza siano state attribuite all'organo parlamentare 'in considerazione dei caratteri di imparzialita', democraticita' e pluralismo che devono informare lo svolgimento dell'attivita' del servizio pubblico radiotelevisivo' ed al precipuo scopo di evitare nella gestione del servizio 'un'ingerenza diretta ed esclusiva dell'Esecutivo'.

Nel caso di specie, le attribuzioni della Commissione sarebbero state lese in occasione della revoca di un componente del Consiglio di amministrazione della RAI, il prof. Angelo Maria Petroni, da parte della relativa Assemblea degli azionisti, revoca sollecitata dal Ministro dell'economia e delle finanze, nella sua qualita' di azionista di maggioranza, 'in mancanza della previa necessaria deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza'. In particolare, a parere della ricorrente, il Ministro dell'economia avrebbe disatteso quanto previsto dall'art. 49, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), secondo cui 'Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della societa' concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformita' alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo'.

1.2. - La difesa della ricorrente ripercorre i 'principali momenti di emersione del conflitto', ricordando che, con piu' missive, a partire dal 18 gennaio 2007, il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza ha richiamato l'attenzione del Ministro dell'economia e delle finanze 'sull'esigenza istituzionale di porre in essere ogni iniziativa utile al piu' corretto esercizio del ruolo attribuito alla Commissione', con particolare riguardo all'ipotesi di revoca di un componente del consiglio di amministrazione.

Il Ministro dell'economia ha replicato alle osservazioni del Presidente della Commissione con una lettera del 6 febbraio 2007, nella quale si rileva come la stessa Commissione sia chiamata a partecipare al solo procedimento di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e non anche a quello di revoca o a quello relativo alla promozione di azione di responsabilita'. In proposito, il Ministro ha precisato che il comma 8 dell'art. 49 del d.lgs. n. 177 del 2005, in virtu' di quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo, non puo' trovare applicazione fino al novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita della RAI. Pertanto, non essendosi ancora verificata questa condizione, il comma 8 di cui sopra - non richiamato nel secondo periodo del comma 10 del citato art. 49 - non si applicherebbe al caso di specie.

La difesa della Commissione ritiene che la tesi sostenuta dal Ministro sia il frutto di una interpretazione formalistica delle disposizioni di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 177 del 2005, in contrasto con la ratio della intera disciplina recata dallo stesso decreto legislativo. Siffatta interpretazione, a detta della ricorrente, potrebbe condurre a ritenere 'inapplicabili anche altre significative norme indispensabili per l'attivita' della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo' (e' indicata, in particolare, quella del comma 1 dell'art. 49).

La ricorrente rammenta inoltre che in data 11 maggio 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri, sollecitato da una missiva, di pari data, del Ministro dell'economia e delle finanze, ha comunicato al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza la necessita' di sostituire il consigliere di amministrazione RAI di nomina ministeriale, prof. Angelo Maria Petroni, essendo ormai venuto meno il rapporto fiduciario alla base della sua designazione.

A seguito della richiesta formulata dal Ministro dell'economia, in data 16 maggio 2007 il Consiglio di amministrazione della RAI ha convocato l'Assemblea degli azionisti per deliberare in merito alla revoca del consigliere indicato e provvedere alla sua sostituzione. A questo punto, il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza ha comunicato, in data 29 maggio 2007, al Ministro dell'economia la propria intenzione di convocare nel piu' breve tempo possibile la medesima Commissione, al fine di assumere la necessaria deliberazione per la revoca del consigliere Petroni, a norma del comma 8 dell'art. 49 del d.lgs. n. 177 del 2005. Cio' nonostante, l'iter della proposta di revoca e' proseguito con la convocazione dell'Assemblea degli azionisti della RAI, senza che alla Commissione sia stata data, al proposito, alcuna comunicazione formale.

Il 7 giugno 2007, su ricorso del Prof. Petroni, il TAR Lazio ha sospeso in via provvisoria e cautelare la convocazione dell'Assemblea degli azionisti, ma tale provvedimento e' stato poi annullato, in data 31 luglio 2007, dal Consiglio di Stato.

Riferisce ancora la difesa della ricorrente che, in data 1° agosto 2007, il Presidente della Commissione parlamentare ha interpellato per iscritto il Ministro dell'economia 'per verificare la sua intenzione di tener ferma la proposta di revoca', chiedendo a tal fine una nuova audizione dello stesso Ministro e del Presidente della RAI e comunicando piena disponibilita' ad una convocazione della Commissione anche durante il periodo di sospensione estiva.

I successivi tentativi di convocare l'Assemblea degli azionisti per la revoca del consigliere Petroni, sollecitati dalla richiesta del Ministro dell'economia del 2 agosto 2007, si sono rivelati infruttuosi, sicche' il collegio sindacale, agendo ai sensi dell'art.

2367 del codice civile, ha convocato la stessa Assemblea per il 10 settembre. Nella relativa seduta si e' proceduto, in effetti, alla revoca del citato Prof. Petroni ed alla sua sostituzione con il dott.

Fabiano Fabiani.

Dalla successione degli eventi descritti ed in particolare dal 'complessivo comportamento' tenuto dal Ministro dell'economia, la ricorrente deduce una grave lesione delle competenze costituzionalmente garantite della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

1.3. - La ricorrente individua il parametro costituzionale del conflitto nel principio del pluralismo informativo deducibile dall'art. 21 della Costituzione.

Secondo la difesa della Commissione parlamentare, siffatto principio, 'tradotto nell'ambito dell'attivita' radiotelevisiva pubblica, comporta che essa non puo' essere considerata appannaggio esclusivo delle scelte di maggioranza (sia pure sotto il controllo parlamentare) ma richiede un adeguato contemperamento di tutti gli interessi in gioco alla luce dell'indirizzo politico costituzionale'.

In proposito, la ricorrente evidenzia come 'l'affermazione della centralita' del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico' sia presente nella legislazione a partire dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di...

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