n. 173 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2014 -

Ruolo Gen. n. 5 del 2014 TRIBUNALE DI CAGLIARI Il giudice designato Letto il ricorso presentato in data 2 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 702-bis cpc da Cabitza Flavio, Carboni Mario, Cocco Andrea, Colli Giovanni, Golme Sarah, Melis Leonardo, Mureddu Celestino, Murru Pietro, Patta Antioco, Pattarozzi Andrea, Pili Mauro, Satta Mario e Zedda Paolo Flavio, domiciliati elettivamente in Cagliari presso lo studio delle procuratrici avvocato Luisa Armandi e Roberta Campesi che, unitamente al procuratore avvocato Felice C. Besostri, li rappresentano tutti, salvo Pattarozzi Andrea, avvocato che sta in giudizio personalmente, in forza di altrettante procure speciali alle liti apposte su fogli separati in calce al ricorso e li difendono;

letta la comparsa di risposta depositata in data 8 aprile 2014 della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica e del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari sono legalmente domiciliati;

esaminati gli atti e le note illustrative depositate dalle parti in data 23 aprile 2014;

ritenuta, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 11 aprile 2014, la propria competenza per territorio a decidere la presente controversia;

ritenuto che le difese svolte dalle parti non richiedano un'istruzione non sommaria e che la causa possa essere decisa sulla base delle risultanze documentali in atti, osserva. 1. L'oggetto del giudizio. I ricorrenti hanno convenuto al giudizio di questo tribunale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Interno affinche' venga accertato che il diritto all'esercizio del voto libero, eguale, personale e diretto per le elezioni dei rappresentati italiani al Parlamento Europeo - di cui ciascuno ha assunto essere titolare in quanto cittadino elettore iscritto in Comuni appartenenti alla Circoscrizione europea V Insulare della Sardegna e Sicilia - non puo' essere esercitato nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58, e 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 3 della Convenziona Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' degli artt. 20, 22, 223 e 224 TFUE, artt 2, 6, 9, 10 e 14 TUE , Preambolo cpv 2°, artt. 10, 12, 20, 21 e 39 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. l c. 1 nn. 2), 3) e 8), decisione 2002/772/CE che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CECA, CEE, EURATOM e della sentenza 23 aprile 1986 in causa 294/1983 Parti Ecologiste-Les Verts vs. Parlament Europeen. I ricorrenti, in particolare, hanno rassegnato con il ricorso introduttivo le seguenti conclusioni: "Piaccia al Tribunale Civile di Cagliari, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, cosi' giudicare: previo rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'UE delle questioni relative all'interpretazione/applicazione del diritto comunitario;

previa rimessione alla Corte costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalita' che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la loro non manifesta infondatezza: - accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti - cittadini italiani ed elettori iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione V (doc. 1. e 2. ) - di esercitare il proprio diritto di voto libero, eguale, personale e diretto, cosi' come attribuito e garantito nel suo esercizio dalla Costituzione Italiana e dai vigenti Trattati sull'Unione Europea e il suo funzionamento e norme comunitarie - In caso di resistenza alla domanda attrice, spese compensate in quanto non vi e' un interesse privato nel suo accoglimento, ma interesse personale come cittadini elettori alla regolarita' del processo elettorale." 1.1. I convenuti si sono opposti all'accoglimento delle domande di parte ricorrente eccependo, in via preliminare di rito, la carenza dell'interesse ad agire e la nullita' della domanda per la assoluta indeterminatezza delle conclusioni e chiedendone, nel merito, il rigetto in ragione della loro infondatezza. 2. Le questioni preliminari di rito. 2.1. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di una delle condizioni dell'azione assumendo che i ricorrenti non sarebbero portatori di un interesse ad agire "munito dei requisiti di concretezza ed attualita' indispensabili per potere ingenerare il dovere del Giudice di pronunciare nel merito". L'eccezione deve essere disattesa. Sul punto e' sufficiente richiamare l'autorevole precedente rappresentato dalle pronunzie della Corte di Cassazione di cui alla ordinanza interlocutoria n. 12060/ 2013 del 21.3.2013 e della sentenza n. 8878/2014 del 4 aprile 2014 in cui la Corte ha affrontato espressamente - e positivamente risolto - la questione relativa alla sussistenza, ai sensi dell' art. 100 cpc, dell'interesse in capo alla parte ricorrente - che aveva proposto in quel giudizio una domanda di accertamento in ordine all'esercizio del diritto di voto in modo libero, diretto e conforme alle previsioni contenute nella Costituzione e nel Protocollo 1 della Cedu del tutto simile a quella oggetto del presente giudizio - a proporre un'azione il cui petitum sostanziale era diretto al riconoscimento della pienezza del diritto di voto, quale diritto politico di rilevanza primaria, attraverso la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme, in tesi, lesive di tale posizione soggettiva. 2.2. Le parti convenute hanno altresi' eccepito che la assoluta indeterminatezza delle conclusioni rassegnate dai convenuti determinerebbe la nullita' della domanda. La semplice lettura delle conclusioni formulate dai ricorrenti, in uno con lo stretto nesso di consequenzialita' che esiste tra la rappresentazione contenuta nelle pagine del ricorso espositive della lamentata lesione del diritto di voto e la tutela invocata, consente di escludere che vi sia nel ricorso introduttivo una qualche incertezza sul contenuto del petitum la cui portata sia tale da rendere nullo l'atto introduttivo. 3. La prova della titolarita' del diritto di voto che si assume leso. Tutti i ricorrenti ad esclusione di Pattarozzi Andrea (il quale non ha effettuato sul punto alcuna produzione) hanno dimostrato di essere elettori iscritti nelle liste elettorali. Tutti i ricorrenti ad esclusione di Pattarozzi Andrea e Pili Mauro (il quale ha prodotto un attestato della Camera dei Deputati XVII Legislatura dal quale risulta il luogo e la data di nascita, la qualita' di Deputato ma non la sua attuale residenza) hanno dimostrato di essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune appartenente alla Circoscrizione europea V Insulare della Sardegna e Sicilia. In assenza della prova di tali presupposti di fatto, idonei a dimostrare in concreto la titolarita' in capo ai ricorrenti Pattarozzi Andrea e Pili Mauro del diritto a tutela del quale e' stata esercitata la presente azione di accertamento, la domanda da costoro proposta manca dei presupposti di merito per potere essere accolta. 4. Le doglianze dei ricorrenti in generale. Le doglianze dei ricorrenti sono state esposte in ricorso nei seguenti termini riassuntivi e generali. «Con la domanda di merito si chiede l'accertamento del diritto degli attori di esercitare il proprio diritto di voto libero, eguale e diretto, cosi' come costituzionalmente garantito nel suo esercizio, lamentandone la lesione a causa della dedotta illegittimita' costituzionale e della contrarieta' alla normativa europea comunitaria della legge L. 24 gennaio 1979, n. 18 - Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia cosi' come modificata Legge 20 febbraio 2009, n. 10 "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l' elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". Le censure d'incostituzionalita' traggono principalmente origine dalle modificazioni, introdotte con la Legge n. 10/2009, nella disciplina previgente sulla elezione del Parlamento Europeo, contenuta nei testi originari, nonche' di modifiche legislative nazionali e comunitarie entrate in vigore successivamente all'adozione della 1. 18/1979, come la Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" e il Trattato di Lisbona. Le modificazioni evidenziano, al di la' di ogni ragionevole dubbio, la incompatibilita' della normativa attuale con le norme costituzionali e comunitarie in materia, avuto riguardo ad alcune delle disposizioni introdotte a modifica o a integrazione delle precedenti.» 4.1. Gli articoli della legge 24 gennaio 1979 n. 18 "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", come modificata dalla legge 20 febbraio 2009 n. 10, che si assumono in tesi di parte ricorrente lesivi dell'esercizio di voto secondo i principi costituzionali e comunitari sono i seguenti: - 12, comma 4, 5 e 9;

- 20, c 1, n. 1);

- 21, c. 1 n. 1) bis, 2 e 3);

- 22, commi 2 e 3. 4.2. Le norme di rango costituzionale che si assumono violate da tali disposizioni sono gli articoli: - 1;

- 2;

- 3;

- 48;

- 49;

- 51;

- 56;

- 58;

- 117, primo comma, della Costituzione. 4.3 Le norme di rango comunitario che si assumono violate da tali disposizioni sono gli articoli: - 3 della Convenziona Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;

20, 22, 223 e 224 TFUE;

- 2, 6, 9, 10 e 14 TUE , Preambolo cpv 2°;

- 10, 12, 20, 21 e 39 Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

- 1 c. 1 nn. 2), 3) e 8), decisione 2002/772/CE che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CECA, CEE, EURATOM e della sentenza 23 aprile 1986 in causa 294/1983 Parti Ecologiste-Les Verts vs. Parlament...

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