n. 167 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2014 -

TRIBUNALE DI FIRENZE Il Tribunale di Firenze, Sezione 1 civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Domenico Paparo, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 17867/12 R.G. promossa da Ghetti Paolo, rappresentato e difeso dagli avv. Ottaviano Colzi e Alexey Colzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze Attore Contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dell'Avvocatura distrettuale di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suoi uffici in Firenze Convenuto 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Ghetti Paolo esponeva: che dal 2 dicembre 2004, il Procuratore della Repubblica di Prato gli aveva affidato, quale Vice Procuratore Onorario, la trattazione dei fascicoli di competenza del Giudice di Pace;

che sino al 31 maggio 2006 era stato l'unico VPO incaricato presso il Giudice di Pace di Prato;

che per gli anni 2005 e 2006 aveva svolto le sue funzioni delegate ai sensi dell'art. 50 decreto legislativo n. 274/00, fra le quali quelle di provvedere all'archiviazione, esercitare l'azione penale, formulando l'imputazione e provvedendo alla citazione dell'imputato avanti al Giudice di Pace nonche' di verifica dei ricorsi proposti ex art. 21 decreto legislativo n. 274/00, dichiarandoli inammissibili o infondati ovvero formulando l'imputazione e provvedendo alla citazione dell'imputato avanti al Giudice di Pace;

che nel 2005 e 2006 per lo svolgimento di tali funzioni aveva svolto attivita' preparatorie l'udienza di citazione dell'imputato per complessivi 107 giorni;

che, per i suindicati 107 giorni di attivita', la Cancelleria gli aveva liquidato a titolo di indennita' ex art. 4 d.lgs. 273/89, l'importo di €

10.499,91 oltre IVA e CAP, detraendo la ritenuta d'acconto), per un pagamento totale netto di 10.751,90;

che in data 14 novembre 2012 gli era stata notificata, ai sensi dell'art. 187 TU Spese di Giustizia, ingiunzione di pagamento, da parte del Direttore Amministrativo della Procura della Repubblica di Prato con la quale si richiedeva la restituzione di quanto pagato indebitamente all'attore per gli anni 2005 e 2006 al lordo della ritenuta di acconto, pari ad €

12.851,87;

che l'ingiunzione veniva giustificata dalla circolare della Direzione Generale del Giustizia Civile, che riteneva che l'art. 3-bis della I. 186/08, recante la nuova disciplina dell'indennita' dovute ai VPO a modificazione dell'art. 4 d.lgs n. 273/89, non prevedendo alcuna disposizione transitoria che disciplinasse l'indennita' dovuta per attivita' svolta fuori udienza dal VPO prima dell'entrata in vigore del citato art. 3-bis, escludeva il diritto all'indennita' per l'anno 2005 e 2006 relativamente all'attivita' svolta fuori udienza dal VPO;

che le sue ragioni per contestare la pretesa dell'Amministrazione erano contenute nella Circolare del 21 febbraio 2002 del Ministero di Grazia e Giustizia (confermata da altra del 2006) che individuava tutte le attivita' delegabili ai VPO ed indicava espressamente indica quelle di cui al combinato disposto degli artt. 15, 20, 21, 25 e 50 d.lgs. 274/00 -ossia quelle poste in essere dall'attore quale VPO - e chiariva la ragione che impone il riconoscimento ai VPO del diritto all'indennita' anche nell'ipotesi di attivita' posta in essere fuori dall'udienza superando una interpretazione restrittiva, affermando che era irragionevole la mancata previsione espressa di un diritto al compenso dei VPO per funzioni giudiziarie diverse dalla partecipazione ad udienze, comportando una distinzione priva di obiettiva giustificazione tra attivita' giudiziarie tutte delegabili ai magistrati onorari, delle quali alcune ingenerano il diritto ad un compenso ed altre no, con una disuguaglianza di trattamento tale da dare adito a dubbi di legittimita' costituzionale della normativa vigente, con riferimento sia all'art. 3 che all'art. 36 della Costituzione;

che l'incostituzionalita' dell'art. 4 d.lgs. 273/89 interpretato nel senso di escludere l'indennita' per l'attivita' fuori udienza dei VPO imponeva di ricercare una via ermeneutica costituzionalmente orientata;

che l'art. 4, comma 2, nella formulazione previgente alla novella del 2008, non aveva mai collegato il diritto all'indennita' dei VPO al concetto letterale di partecipazione all'udienza, prevedendo che "ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' di L 150.000 per ogni...

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