Sentenza nº 1473 da Council of State (Italy), 12 Marzo 2009

Data di Resoluzione12 Marzo 2009
EmittenteCouncil of State (Italy)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N.1473/2009

Reg. Dec.

  1. 6369 Reg. Ric.

    Anno 2003

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

    D E C I S I O N E

    sul ricorso in appello n. 6369/03, proposto dal CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv.to Mario Sanino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Parioli n. 180;

    contro

    il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    e nei confronti di

    - Consiglio Nazionale dei Geologi, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lagonegro e Claudio Romano, presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio n. 92;

    - Consiglio Nazionale dei Geometri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso prima dall'avv. Sergio Panunzio e poi, a séguito del decesso di questi, dall'avv. Salvatore Alberto Romano e da ultimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI aprile n. 11;

    - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fauceglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Torre, in Roma, via Crescenzio n. 19;

    - Associazione D.U.E.L. (Diplomati e Diplomandi in Edilizia e Laureati), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Sabato Pisapia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emanuele Testaferrata, in Roma, via della Giuliana n. 80;

    - Ente di Previdenza dei Periti Industriali, in persona del legale rappresentante in carica, non costituitosi in giudizio;

    e con l'intervento ad opponendum di

    - Associazione FederIngegneri Sicilia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maniscalco Basile ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, via Reggio Emilia n. 29;

    - C.U.P. 3 ( Coordinamento Universitari e Professionisti triennali ), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabato Pisapia e Domenico Tomassetti ed elettivamente domiciliato, da ultimo, presso lo studio del secondo, in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19;

    - Sindacato Nazionale Ingegneri Iuniores e Architetti Iuniores (SIND.IN.AR. 3), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Tomassetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19;

    per l'annullamento

    della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, n. 1791/2003.

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale dei Geometri, del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dell'Associazione D.U.E.L., nonché delle Amministrazioni statali appellate;

    Visti gli atti di intervento ad opponendum dell'Associazione FederIngegneri Sicilia, di C.U.P. 3 (Coordinamento Universitari e Professionisti triennali) e di SIND.IN.AR. 3 (Sindacato Nazionale Ingegneri Iuniores e Architetti Iuniores);

    Viste le memorie prodotte dal Consiglio Nazionale dei Geometri, dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalle Amministrazioni appellate a sostegno delle loro difese;

    Vista la decisione interlocutoria n. 2157/2008;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore, alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009, il Consigliere Salvatore Cacace e uditi l'avv. Mario Sanino per l'appellante, l'avv. dello Stato Cristina Gerardis per le Amministrazioni appellate, l'Avv. Anna Lagonegro per il Consiglio Nazionale dei Geologi, l'avv. Laura Rainaldi, in sostituzione dell'avv. Salvatore Alberto Romano, per il Consiglio Nazionale dei Geometri, l'avv. Domenico Tomassetti per C.U.P. 3 e per SIND.IN.AR. 3 e l'avv. Giovanni Maniscalco Basile per l'Associazione FederIngegneri Sicilia;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    F A T T O

    1. - Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri impugnava, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il D.P.R. n. 328/2001, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 ( modificata dall'art. 67, comma 4, della legge n. 370/99 ), che aveva previsto che, con uno o più regolamenti, fosse integrata e modificata la disciplina degli ordinamenti professionali, per i quali fosse previsto l'obbligo dell'esame di Stato, allo scopo di accogliere, con l'istituzione di nuove sezioni, i laureati di I livello.

      In particolare, si censuravano, con due motivi di ricorso:

      1. la mancanza di contraddittorio tra il Ministero e gli Ordini e Consigli Nazionali interessati, nonché uno "scollegamento" tra i varii componenti del gruppo di lavoro deputato a redigere il regolamento;

      2. l'illogicità, incompletezza e difformità tra l'elencazione delle attività previste dal titolo II del D.P.R. 328/2001 e quella degli attuali ordinamenti professionali; la disomogeneità tra gli obiettivi formativi qualificanti delle diverse lauree e lauree specialistiche desumibili dai decreti d'area citati e le competenze professionali riconosciute come accessibili attraverso l'iscrizione alle sezioni ed ai settori dei vari albi; la difformità e la disparità di trattamento tra la strutturazione degli albi il cui accesso è consentito a laureati e laureati specialistici e quella degli albi il cui accesso è consentito a soggetti dotati di diploma di scuola secondaria superiore ( albi degli agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali ); confusione e perplessità nella individuazione dei confini di competenza tra professioni tecniche "attigue".

      Con successivi motivi aggiunti veniva contestata la violazione della legge costituzionale n. 3/2001.

      Con ulteriori motivi aggiunti veniva altresì impugnata l'ordinanza ministeriale in data 12 marzo 2002, di indizione degli esami di Stato per il 2002, deducendone vizii di illegittimità sia derivata ( perché adottata sulla scorta ed in applicazione del già contestato D.P.R. n. 328/01 ), sia propria ( per non aver il Ministero emanante previsto più Commissioni d'esame per ogni sede e per ogni settore individuato dal regolamento, e per non avere specificato la ripartizione delle competenze delle Commissioni rispetto alle diverse Sezioni dell'Albo, cui l'esame dà accesso ).

    2. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo in via preliminare che la regola di carattere generale prevista dall'art. 1, comma 2, del regolamento ( "Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione" ) fungesse da chiave interpretativa di tutte le norme particolari contenute nel provvedimento.

      Reputava, poi, che la censura di omessa partecipazione dei consigli nazionali degli ordini interessati e di redazione confusa e scoordinata del testo fosse infondata, rilevando, quanto al primo aspetto, che "dalle premesse del provvedimento risulta chiaramente che gli ordini e i collegi professionali sono stati sentiti" e, quanto al secondo, che non fosse "suffragato da prove di alcun genere" l'assunto circa la mancata piena attività collegiale nella redazione dell'atto impugnato.

      Anche quanto alle plurime censùre del secondo motivo di ricorso ( asserita mancanza di garanzie in capo ai soggetti iscritti all'Albo antecedentemente alla riforma, utilizzo del termine "iunior" per identificare gli iscritti nella sezione "B" dell'Albo, mancanza di contiguità fra gli iscritti nelle due distinte sezioni "A" e "B" ), il T.A.R. ne affermava l'infondatezza.

      Pure infondato veniva ritenuto il motivo aggiunto di ricorso, "che censura di illegittimità costituzionale la legge n. 4 del 1999 ... e ciò per più motivi: innanzitutto perché la legge n. 4 del 1999 è antecedente alla riforma costituzionale, poi, perché la normativa in esame presenta sicuramente aspetti di carattere generale, in considerazione del fatto che trattasi di una riforma generale delle professioni che non può che essere uguale per tutto il territorio nazionale, ed infine perché, quand'anche la materia fosse di competenza delle regioni, occorrerebbe comunque attendere un provvedimento di queste ultime, in attesa del quale non può che valere la normativa statale previgente ( la cui scaturigine è del 1999, precedente alla riforma costituzionale )": pag. 10 della sentenza.

      Quanto, poi, ai motivi aggiunti diretti contro la successiva ordinanza ministeriale, si affermava che "le censure di illegittimità derivata seguono la sorte di quelle attinenti all'impugnazione del d.P.R. n. 328 del 2001", mentre "le censure che si dirigono autonomamente contro l'ordinanza ministeriale che indice la sessione di abilitazione per il 2002, derivano la loro infondatezza dal fatto che non è necessario prevedere più commissioni per ciascuna sede (ciò è solo consigliabile per motivi di opportunità), che risulta indicata nell'ordinanza e la necessità della dichiarazione del titolo di studio posseduto e del settore per il quale i candidati chiedono di partecipare all'esame di abilitazione, ed infine perché non è necessaria nella specie la partecipazione degli ordini professionali" ( pagg. 10 - 11 sent. ).

    3. - Il Consiglio professionale, originario ricorrente, ha appellato la indicata sentenza, deducendo i seguenti motivi:

      ...

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