LEGGE REGIONALE 14 luglio 2008, n. 10 - Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 21 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto e nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni di diritto internazionale e della normativa comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, nonche' tenuto conto degli orientamenti espressi in materia dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dalle organizzazioni internazionali e dal Consiglio d'Europa, promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.

  1. La Regione, in particolare, attiva interventi ed iniziative al fine di:

    1. rimuovere ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo;

    2. impegnarsi ad accogliere, nel rispetto dell'art. 10 della Costituzione e secondo le condizioni imposte dalla normativa statale, i cittadini stranieri immigrati costretti a lasciare i paesi di origine a causa di eventi bellici e/o persecuzioni politiche che costituiscono pericolo di vita e/o impediscono il rispetto e l'esercizio delle liberta' democratiche;

    3. garantire l'effettivo godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria:

    4. garantire l'accesso ai pubblici servizi;

    5. assicurare adeguati strumenti per agevolare l'assistenza abitativa;

    6. promuovere ed agevolare l'inserimento dei minori nel sistema scolastico e formativo nonche' favorire il diritto allo studio universitario degli studenti immigrati;

    7. sostenere la formazione professionale nonche' l'inserimento nel mondo del lavoro;

    8. favorire, anche attraverso appositi servizi di mediazione interculturale, il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identita' culturali;

    9. rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);

    10. promuovere, anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dell'immigrazione, il mantenimento del legame con il paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di cittadini stranieri immigrati per il loro rientro nei Paesi d'origine;

    11. promuovere azioni di tutela nei confronti di gruppi svantaggiati, di esuli, di soggetti socialmente discriminati e di minoranze culturali prive di riconoscimento nonche' nei confronti di gruppi gravemente sfruttati sessualmente, sul lavoro e nelle forme di accattonaggio forzoso per conto terzi;

    12. garantire, attraverso appositi strumenti di informazione, l'effettiva conoscenza e l'efficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento italiano;

    13. assicurare ai giovani immigrati di seconda generazione percorsi di integrazione adeguati alle dinamiche di interazione fra culture diverse;

    14. assicurare ai cittadini stranieri immigrati fin dal raggiungimento della maggiore eta', l'informazione e l'educazione all'acquisizione della cittadinanza italiana.

  2. La Regione, nelle more dell'adozione di un'apposita disciplina in materia di elettorato attivo e passivo favorisce, altresi', la piu' ampia partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita politico istituzionale della Regione e delle comunita' locali.

    Art. 2.

    Destinatari 1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito definiti cittadini stranieri immigrati, sono:

    1. i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati stabilmente nel territorio regionale;

    2. i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche;

    3. i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.

  3. Gli interventi previsti dalla presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, sono estesi ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche nonche' ai minori non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitu'.

    Art. 3.

    Funzioni della Regione 1. La Regione svolge attivita' di programmazione, regolazione e attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in favore dei cittadini stranieri immigrati, nonche' di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi medesimi e, in generale, del fenomeno migratorio nel proprio territorio.

  4. La Regione provvede in particolare a:

    1. adottare il programma triennale degli interventi e i relativi aggiornamenti annuali con particolare riguardo alla creazione, in ciascuna provincia, di servizi socio assistenziali dedicati alla protezione di vittime della tratta e della riduzione in schiavitu';

    2. attuare in via diretta gli interventi considerati di particolare interesse regionale individuati nel programma triennale;

    3. valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale ed effettuare l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione, anche avvalendosi della Consulta regionale per l'immigrazione di cui all'art. 23 e dell'Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione di cui all'art. 26;

    4. predisporre, anche avvalendosi della Consulta regionale per l'immigrazione, il rapporto sulla presenza e sulla condizione dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 21, comma 4-ter, del d.lgs. n. 286/1998;

    5. promuovere l'attivita' delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati e curare la tenuta del registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati di cui all'art. 27;

    6. promuovere l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alle assemblee provinciali di cui all'art. 25 quali organismi di rappresentanza consultiva;

    7. partecipare ai consigli territoriali per l'immigrazione, istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, con propri rappresentanti designati dal presidente della Regione, scelti fra i membri stranieri della Consulta regionale di cui all'art. 23, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione;

    8. organizzare la conferenza regionale sull'immigrazione, con cadenza biennale, anche al fine di predispone il programma triennale di cui all'art. 21.

  5. Al fine di programmare e coordinare gli interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, la giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un tavolo interassessorile di coordinamento permanente composto dagli assessori regionali competenti nelle materie disciplinate dalla presente legge nonche' dai componenti dell'ufficio di presidenza della competente commissione consiliare permanente. Al tavolo possono partecipare i sindaci nonche' gli assessori competenti dei comuni eventualmente interessati dalla programmazione degli interventi.

    Art. 4.

    Funzioni delle province 1. Le province, in materia di interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:

    1. predispongono piani annuali riguardanti i servizi e gli interventi a valenza sovra distrettuale, anche promuovendo forme di partecipazione dei cittadini stranieri immigrati e delle loro associazioni;

    2. partecipano alla definizione ed all'attuazione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui all'art. 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche;

    3. elaborano e attuano progetti in materia di orientamento, formazione professionale ed inserimento lavorativo;

    4. elaborano e attuano politiche di alfabetizzazione, istruzione e formazione per coloro che sono impossibilitati ad accedere ai normali percorsi, anche mediante la realizzazione di corsi da effettuare nelle strutture pubbliche e accreditate presenti nella provincia;

    5. definiscono programmi di formazione permanente rivolti agli operatori del settore.

      Art. 5.

      Funzioni dei comuni 1. I comuni. in materia d'interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono, in forma singola o associata, le seguenti funzioni:

    6. programmano e realizzano i servizi e gli interventi previsti nei piani di zona di cui all'art. 51 della legge regionale n. 38/1996 e successive modifiche, anche promuovendo l'istituzione di uno sportello unico per l'informazione, la formazione e l'assistenza dei cittadini stranieri immigrati;

    7. favoriscono l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale ed in particolare:

      1) l'attivita' di supporto e di assistenza al fine di un efficace e corretto utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento italiano;

      2) l'assistenza per richiedenti asilo, rifugiati e sottoposti a regime di protezione umanitaria nonche' alle vittime di grave sfruttamento e riduzione in schiavitu';

      3) i servizi di mediazione linguistico-culturale;

      4) l'attivita' di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;

      5) il sostegno, ove...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT