N. 54 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 (Modifica ed integrazione alla l.r. 12 novembre 2004, n. 18), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 18 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2008 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2009 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 18 febbraio 2008 e depositato il successivo 25 febbraio (reg. ric. n. 14 del 2008) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 (Modifica ed integrazione alla l.r. 12 novembre 2004, n. 18), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s) (quest'ultimo non espressamente menzionato) della Costituzione, nonche' ai principi di leale collaborazione e di certezza del diritto.

La legge impugnata arreca 'modifica ed integrazione' alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 18 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269), con cui la Regione Basilicata ha esercitato la propria potesta' legislativa in relazione alla disciplina del cosiddetto condono edilizio, previsto dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, norme su cui ha inciso la sentenza n. 196 del 2004 di questa Corte. Il ricorrente osserva che con tale decisione e con la successiva sentenza n. 49 del 2006 la Corte avrebbe qualificato come perentorio il termine assegnato alla Regione dall'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di integrare la normativa statale. Posto che la legge impugnata e' stata adottata successivamente alla scadenza di tale termine, essa avrebbe ecceduto la competenza regionale, ponendosi in contrasto con il principio di leale collaborazione e incrinando la certezza del diritto.

Tale censura varrebbe, anzitutto, in relazione all'art. 2 della legge regionale impugnata, che, a parere dell'Avvocatura, riapre il termine per la definizione del procedimento di sanatoria.

Inoltre, l'art. 1, comma 1, lettere a), c), d) ed e) sarebbe incorso nel medesimo vizio, ampliando la 'casistica degli interventi ammessi a sanatoria': in particolare, la lettera a) avrebbe reso sanabile l'opera quand'anche priva dei muri perimetrali, mentre la lettera c) avrebbe reso rilevanti i soli vincoli assoluti di inedificabilita' anteriori alla realizzazione del fabbricato, cosi' invadendo la competenza statale in materia di 'beni ambientali, artistici e monumentali'.

Infine, la previsione di nuove condizioni per la sanatoria senza contestuale riapertura dei termini per la presentazione della domanda di condono comporterebbe - ad avviso del ricorrente - la lesione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per avere discriminato i cittadini che versano nelle medesime situazioni, tramite una norma irragionevole e contraria all'imparzialita' e al buon andamento della pubblica amministrazione.

  1. - Si e' costituita la Regione Basilicata, la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato in parte inammissibile, in parte infondato.

    La Regione osserva, anzitutto, che l'art. 2 impugnato non avrebbe per oggetto, come sostenuto dall'Avvocatura, il condono disciplinato dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, ma le procedure di sanatoria regolate dal Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sicche' la censura sarebbe inammissibile. In ogni caso, essa dovrebbe venire rigettata, poiche' la legge impugnata ha avuto il 'limitato scopo di precisare e chiarire ulteriormente possibilita', condizioni e modalita' della sanatoria', sulla base della legge regionale n. 18 del 2004, che e' stata adottata nel rispetto del termine assegnato dalla legislazione statale.

    Peraltro, anche qualora tale termine non fosse stato osservato, non potrebbe da cio' discendere la illegittimita' costituzionale della normativa impugnata, ma la sola immediata...

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