LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 2008, n. 2 - Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 25 marzo 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento tutela l'apicoltura e ne riconosce la funzione nella protezione e nella conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversita' e nel miglioramento della produzione agroforestale.

  1. La Provincia, anche al fine dello sviluppo delle potenzialita' produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, promuove e sostiene l'apicoltura attraverso:

    1. la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti dell'apicoltura trentina;

    2. il riconoscimento del ruolo dell'apicoltura nel miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura nonche' alla forestazione ed alle superfici destinate all'attivita' di pastorizia o di allevamento;

    3. la difesa, la conservazione, l'inserimento di specie vegetali autoctone d'interesse apistico, compatibili con le condizioni ambientali negli interventi per la difesa del suolo;

    4. la formazione degli addetti del settore e in particolare di coloro che intraprendono per la prima volta l'attivita' di apicoltore.

      Art. 2.

      Definizioni 1. Ai fini di questa legge valgono le definizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), ed in particolare:

    5. si considera apicoltura la conduzione zootecnica delle api quale attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno;

    6. sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;

    7. si intende per:

      1) arnia: il contenitore per api;

      2) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

      3) apiario: un insieme unitario di alveari;

      4) postazione: il sito di un apiario;

      5) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico ai fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

      6) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;

      7) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

      8) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attivita' ai sensi dell'art. 2135 del codice civile a titolo principale.

  2. L'uso della denominazione 'apicoltura' e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' ai sensi del comma 1, lettera a).

    Art. 3.

    Misure a sostegno dell'apicoltura 1. Le iniziative a sostegno dell'apicoltura sono definite e agevolate nell'ambito della normativa provinciale, statale e comunitaria; a tal fine, la Giunta provinciale con i provvedimenti attuativi previsti dalla vigente legislazione provinciale di sostegno dell'economia agricola individua le agevolazioni per la promozione e per lo sviluppo dell'apicoltura.

    Art. 4.

    Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione di inizio attivita' 1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario e' fatto obbligo ad ogni apicoltore di denunciare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari gli alveari e gli apiari detenuti a qualsiasi titolo.

  3. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attivita' di apicoltore nelle forme previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 6), 7) e 8), e' tenuto a darne comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

  4. Con regolamento sono stabiliti:

    1. le modalita' e i termini per la denuncia degli alveari e degli apiari prevista al comma 1, nella quale devono essere specificati il numero e la collocazione degli stessi;

    2. le modalita' e i termini per la comunicazione prevista dal comma 2;

    3. le modalita' per l'identificazione degli apicoltori, degli apiari e degli alveari.

  5. La mancata denuncia o comunicazione prevista rispettivamente dai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta al pagamento della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 16, comma 2, lettera a), l'esclusione per due anni dai benefici previsti dalla legislazione provinciale concernente la promozione e lo sviluppo dell'apicoltura.

  6. ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT