LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 2008, n. 2 - Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 25 marzo 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento tutela l'apicoltura e ne riconosce la funzione nella protezione e nella conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversita' e nel miglioramento della produzione agroforestale.
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La Provincia, anche al fine dello sviluppo delle potenzialita' produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, promuove e sostiene l'apicoltura attraverso:
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la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti dell'apicoltura trentina;
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il riconoscimento del ruolo dell'apicoltura nel miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura nonche' alla forestazione ed alle superfici destinate all'attivita' di pastorizia o di allevamento;
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la difesa, la conservazione, l'inserimento di specie vegetali autoctone d'interesse apistico, compatibili con le condizioni ambientali negli interventi per la difesa del suolo;
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la formazione degli addetti del settore e in particolare di coloro che intraprendono per la prima volta l'attivita' di apicoltore.
Art. 2.
Definizioni 1. Ai fini di questa legge valgono le definizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), ed in particolare:
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si considera apicoltura la conduzione zootecnica delle api quale attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno;
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sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;
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si intende per:
1) arnia: il contenitore per api;
2) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
3) apiario: un insieme unitario di alveari;
4) postazione: il sito di un apiario;
5) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico ai fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
6) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;
7) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
8) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attivita' ai sensi dell'art. 2135 del codice civile a titolo principale.
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L'uso della denominazione 'apicoltura' e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' ai sensi del comma 1, lettera a).
Art. 3.
Misure a sostegno dell'apicoltura 1. Le iniziative a sostegno dell'apicoltura sono definite e agevolate nell'ambito della normativa provinciale, statale e comunitaria; a tal fine, la Giunta provinciale con i provvedimenti attuativi previsti dalla vigente legislazione provinciale di sostegno dell'economia agricola individua le agevolazioni per la promozione e per lo sviluppo dell'apicoltura.
Art. 4.
Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione di inizio attivita' 1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario e' fatto obbligo ad ogni apicoltore di denunciare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari gli alveari e gli apiari detenuti a qualsiasi titolo.
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Chiunque intraprenda per la prima volta l'attivita' di apicoltore nelle forme previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 6), 7) e 8), e' tenuto a darne comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
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Con regolamento sono stabiliti:
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le modalita' e i termini per la denuncia degli alveari e degli apiari prevista al comma 1, nella quale devono essere specificati il numero e la collocazione degli stessi;
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le modalita' e i termini per la comunicazione prevista dal comma 2;
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le modalita' per l'identificazione degli apicoltori, degli apiari e degli alveari.
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La mancata denuncia o comunicazione prevista rispettivamente dai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta al pagamento della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 16, comma 2, lettera a), l'esclusione per due anni dai benefici previsti dalla legislazione provinciale concernente la promozione e lo sviluppo dell'apicoltura.
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