N. 28 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

Ricorso della Regione Siciliana, nella persona del suo Presidente, dott. Raffaele Lombardo, autorizzata a costituirsi in giudizio innanzi codesta ecc.ma Corte con deliberazione della Giunta regionale n. 281 del 21 novembre 2008, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giovanni Pitruzzella e dall'avv. Franco Castaldi, elettivamente domiciliata presso l'ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, nei confonti dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore.

Contro la Corte dei conti, Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

F a t t o Giusta nota prot. n. V2004/02654/GA/329641 del 16 ottobre 2008, a firma del sostituto procuratore generale (cfr. all. 1) la Procura regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, richiedeva - ai sensi dell'art. 74 T.U. Corte dei conti (r.d. 1214/1934) - alla Assemblea regionale Siciliana (di seguito A.R.S.) il parere della VI Commissione legislativa 'Sanita' e servizi sociali' sull'atto aggiuntivo (cfr. 'Ulteriore potenziamento del servizio S.U.E.S. 118 regionale') del 4 ottobre 2005 alla convenzione del 31 Marzo 2001 tra la Regione Siciliana e la Croce Rossa italiana (cfr. estratto, all. 5); il relativo verbale di seduta, n. 179 del 19 ottobre 2005, comprensivo di emendamenti; le generalita' complete e la residenza di deputati che avevano deliberato con voto favorevole gli emendamenti e il parere sull'atto aggiuntivo.

Con nota prot. n. 009508 S.G.P.G. del 30 ottobre 2008 (cfr. all.

2) l'A.R.S. riscontrava la suddetta nota; in specie - in ottemperanza al principio di 'leale collaborazione tra Istituzioni', con atto a firma del Segretario generale - l'Assemblea trasmetteva (ai sensi dell'art. 34 Reg. int. A.R.S.) il bollettino della seduta n.

179/2005, VI Commissione legislativa permanente, in quanto 'atto destinato ad assicurare la pubblicita' dei lavori delle Commissioni';

tuttavia la stessa contestualmente specificava - in ossequio ad una articolata e puntuale ricostruzione 'in diritto' della fattispecie come la stessa non potesse essere utilizzata comunque per 'sindacare l'attivita' politica qualsivoglia organo di quest'Assemblea regionale' (sic).

A quest'ultima replicava la Procura regionale richiedente con una nota a firma del procuratore regionale e del sostituto procuratore generale (prot. n. V2004/02654/GA/331032 del 7 novembre 2008, depositata in data 10 novembre 2008; cfr. all. 3) reiterando la medesima richiesta istruttoria, come formulata ai sensi della precedente.

In particolare la stessa - nell'assegnare all'A.R.S. un termine di quindici giorni (per 'ragioni di giustizia', ai sensi del gia' citato art. 74, T.U. Corte dei conti) per la evasione della stessa o per la comunicazione di eventuali, diverse determinazioni dell'Organo - rilevava come a fondamento della richiesta di trasmissione dei relativi atti stesse l'accertamento di 'una ipotesi di danno erariale ben specificata', esso stesso prerogativa della Procura contabile e di cui l'art. 74 T.U. avrebbe costituito indispensabile strumento procedurale, finalizzato ad 'assicurare l'effettivita' dell'esercizio della giurisdizione in materia contabile' ai sensi del combinato disposto dagli artt. 101 e 103 della Costituzione.

Con la nota prot. 010221 S.G.P.G. a firma del Presidente e del Segretario generale dell'A.R .S. si chiedeva, infine, alla Presidenza della Regione Siciliana - nella persona del suo Presidente pro tempore - di sollevare un conflitto di attribuzioni ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 39 della legge n. 87/1953.

Con deliberazione n. 281 del 21 novembre 2008 (cfr. all. 4) la Giunta regionale Siciliana - preso atto della suddetta nota deliberava di autorizzare il Presidente della regione a sollevare il predetto conflitto avverso le note n. V2004/02645/GA/329641 del 16 ottobre 2008 e n. V2004/02645/GA/33l032 del 7 novembre 2008, chiedendone altresi' la sospensione in via cautelare ex art. 40 della legge n. 87/1953.

Queste le premesse 'in fatto'.

D i r i t t o Tale breve excursus storico-ricostruttivo della vicenda oggetto del presente giudizio suggerisce - in via preliminare - di distinguere i motivi di censura secondo l'ordine che segue.

  1. - Profilo procedurale o di legittimita': ammissibilita' del conflitto.

    L'odierno ricorrente solleva innanzi codesta ecc.ma Corte costituzionale conflitto di attribuzioni intersoggettivo, ai sensi degli artt. 39-41 della legge n. 87 del 1953, nonche' degli artt.

    27-29 delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

    Come e' noto, tale particolare giudizio - nell'ambito del complessivo sistema di giustizia costituzionale italiano - e' funzionale a dirimere i conflitti che insorgano fra Stato e regione (o fra regioni) relativamente ad atti o amministrativi o interni al procedimento di formazione delle legge o, infine, anche giurisdizionali che - adottati da qualunque organo dello Stato o della regione - siano ritenuti lesivi di competenze costituzionalmente attribuite, rispettivamente, alla regione o allo Stato.

    L'oggetto del relativo giudizio puo' essere identificato, dunque, sia nell'atto presuntivamente invasivo sia nella competenza, statale o regionale, che si pretenda invasa: i vizi di legittimita' che si possono far valere, infatti, sono solo quelli che costituiscano altresi' violazione delle attribuzioni che la Costituzione riconosce all'Ente (cfr. sul punto A. Ruggeri ed A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2007; E. Malfatti, S. Panizza, R.

    Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 2007).

    Tanto premesso, codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di rilevare come 'il conflitto di attribuzioni puo' essere sollevato da una regione non solo quando si contesti l'appartenenza del potere allo Stato ma anche quando venga dedotto che l'esercizio del potere abbia determinato una lesione della sfera di attribuzioni che, in base alla Costituzione, .spettano alla regione stessa [corsivo aggiunto n.d.r.]' (cfr. Corte costituzionale, 9 marzo 1989, n. 104). Nel solco di tale rilievo, la stessa ha ritenuto altresi' ammissibile un conflitto di attribuzione tra Enti avente ad oggetto un atto giurisdizionale (ex plurimis, cfr. Corte costituzionale,14 guigno 1990, n. 285; Corte costituzionale, 23 marzo 2001, n. 76) ' a condizione che la stessa proporzione del conflitto non si risolva in un mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, giacche' avverso gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni e non il conflitto di attribuzione [corsivo aggiunto]' (cfr. Corte costituzionale, 19 gennaio 2007, n. 7).

    Invero nel giudizio per conflitto di attribuzione fra Enti, l'asserita lesivita' dell'atto impugnato deve essere valutata alla stregua delle caratteristiche di 'comportamento significante, imputabile allo Stato, dotato di efficacia o di rilevanza esterna, diretto ad esprimere in modo chiaro ed in equivoco la pretesa di esercitare una data competenza [corsivo aggiunto, n.d.r.]' (in tal senso, cfr. Corte costituzionale, 20 febbraio 2007, n. 39). In tal senso, la figura dei conflitti di attribuzione non concerne la sola ipotesi di contestazione dell'appartenenza del medesimo potere, rivendicato per se' da ciascuno dei soggetti contendenti, ma comprende ogni ipotesi in cui 'all'illegittimo esercizio di un potere consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata ad un altro oggetto' (cfr. nuovamente Corte costituzionale, 14 giugno 1990, n. 285); il che e' elemento sufficiente - appunto - a radicare l'interesse a ricorrere di chi contensti la legittimita' della attribuzione esercitata attraverso la sua adozione.

    Appare di tutta evidenza - sotto questo profilo - come nella fattispecie in esame ricorrano i suddetti presupposti oggettivi per il sollevamento del conflitto, atteso che la richiesta contenuta negli atti impugnati (i.e. le note della Procura regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana) determina una lesione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alla Regione Siciliana - ed, in specie, alla Assemblea regionale Siciliana - essendo possibile riscontrare, nei medesimi atti, i suddetti elementi di efficacia e rilevanza esterna in cui si esprime la pretesa (lato sensu statale) di esercitare una determinata competenza.

    2.1. - Profili sostanziali o di merito (soggettivo): autonomia degli organi legislativi della regione.

    Ai sensi dell'art. 74 T.U. Corte dei conti (r.d. 1214/1934) 'il pubblico ministero nelle istruttorie di sua competenza puo' chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorita' amministrative e giudiziarie e puo' inoltre disporre accertamenti diretti [corsivo aggiunto, n.d.r.] '. E' su tale norma che la Procura regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, fonda la richiesta oggetto del presente ricorso.

    Per un corretto inquadramento della fattispecie in esame, dunque, e' necessario preliminarmente decodificare l'endiadi 'autorita'...

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