N. 41 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO,

Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,

Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, promosso dal Tribunale di Ivrea con ordinanza del 9 novembre 2006, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui, nel configurare come delitto la condotta dello straniero che venga trovato nel territorio dello Stato dopo esserne stato espulso ai sensi del precedente comma 5-ter, non contiene la clausola 'senza giustificato motivo';

che il rimettente procede con rito abbreviato nei confronti di un cittadino romeno, il quale, dopo essere stato espulso in data 19 maggio 2005 per non aver richiesto il permesso di soggiorno entro il termine prescritto, in data 14 settembre 2006 e' stato nuovamente trovato nel territorio dello Stato e tratto in arresto nella flagranza del reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, primo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che il giudice a quo evidenzia come, dalla documentazione prodotta in giudizio, emergano le seguenti circostanze di fatto: la famiglia dell'imputato, composta da padre, madre e sorella, e' regolarmente residente in Italia (il padre dell'imputato ha un lavoro regolare e la sorella frequenta un istituto di formazione professionale); l'imputato, venticinquenne, affetto da cardiomiopatia ipertrofica, in data 13 marzo 2006, mentre si trovava da solo in Romania, ha ingerito volontariamente medicinali ed etanolo, tentando il suicidio; in data 25 maggio 2006 la madre dell'imputato, in territorio italiano, e' stata coinvolta in un sinistro stradale;

l'imputato e' rientrato in Italia pochi giorni dopo tale ultimo avvenimento;

che, all'esito di tale esposizione in fatto, il rimettente censura la previsione incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, che configura il reato contestato all'imputato, prospettandone il contrasto con il principio di uguaglianza e con quello della finalita' necessariamente rieducativa della pena, sancito dall'art. 27, terzo comma, Cost.;

che, quanto al primo profilo di censura, il giudice a quo istituisce un raffronto tra la norma in esame e la disposizione contenuta nel comma 5-ter del medesimo art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella quale e' configurato il reato di indebito trattenimento...

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