REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n. 4 - Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2007, n. 23, recante: «Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 1° ottobre 2008) Premesso che:

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato la deliberazione n. 240 del 4 agosto 2008

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento contiene norme di attuazione della legge regionale 10 agosto 2007, n. 23, recante: 'Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise' di seguito denominata legge.

Art. 2.

Istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro 1. Gli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro trasmettono, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, copia della deliberazione e del nuovo statuto al comune in cui l'ente ha sede legale, per l'espressione del parere di cui all'art. 3, comma 2, della legge, e ne danno contestuale comunicazione alla competente direzione generale della giunta regionale allo scopo di consentire il tempestivo avvio della procedura di trasformazione.

  1. Acquisito il parere del comune ovvero decorso inutilmente il termine per l'espressione dello stesso, le II.PP.A.B. trasmettono l'istanza di trasformazione dell'istituzione in persona giuridica di diritto privato alla direzione generale della giunta regionale competente per materia ed al comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale.

  2. L'istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

    1. copia conforme all'originale della deliberazione di trasformazione corredata da dichiarazione di avvenuta pubblicazione;

    2. copia delle tavole di fondazione ovvero degli atti istitutivi;

    3. copia conforme del nuovo statuto e del relativo provvedimento di approvazione;

    4. relazione sulle attivita' dell'ente;

    5. inventario del patrimonio immobiliare;

    6. inventario del patrimonio mobiliare;

    7. inventario dei beni di interesse storico-artistico;

    8. certificazione bancaria relativa alla situazione di cassa ed ai titoli di proprieta' dell'ente datata non anteriormente al sessantesimo giorno precedente alla presentazione dell'istanza;

    9. parere del comune del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale ovvero dichiarazione di infruttuosa scadenza del termine per l'espressione del parere.

    Le perizie e gli inventari, unitamente alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente, devono essere approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituzione. La perizia relativa agli immobili di proprieta' dell'I.P.A.B. deve essere asseverata e puo' essere redatta anche da un tecnico comunale.

    Art. 3.

    Parere del comune e conferenza interistituzionale 1. Il parere di cui all'art. 3, comma 2, della legge e' trasmesso dal comune interessato all'I.P.A.B. istante e alla competente direzione generale della giunta regionale entro cinque giorni dall'adozione dello stesso. In assenza del parere, la giunta regionale assume il provvedimento relativo alla trasformazione sulla base dei documenti acquisiti.

  3. E' a carico dell'I.P.A.B. istante l'onere di documentare l'avvenuta presentazione al comune della delibera di trasformazione per l'espressione del parere nonche' di attestare, con propria dichiarazione, l'infruttuosa scadenza del termine previsto per l'espressione dello stesso.

  4. Nel caso in cui il comune esprima parere contrario alla trasformazione, il direttore generale della competente direzione della giunta regionale convoca, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge, una conferenza interistituzionale.

  5. La conferenza interistituzionale e' composta:

    1. dal sindaco del comune presso cui l'I.P.A.B. ha sede legale ovvero da un assessore da lui delegato;

    2. dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. interessata;

    3. dal direttore generale della direzione generale della giunta regionale competente per materia ovvero da un dirigente delegato dallo stesso.

    Ciascun componente della conferenza puo' avvalersi della collaborazione di un funzionario o di un consulente. Le determinazioni finali della conferenza sono trasmesse immediatamente alla giunta regionale per l'adozione della relativa deliberazione.

    Anche in assenza di determinazioni finali della conferenza interistituzionale, la giunta regionale, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, assume il provvedimento conclusivo.

    Art. 4.

    Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private 1. La trasformazione in persone giuridiche private senza scopo di lucro e' deliberata dalla giunta regionale su proposta della direzione generale competente per materia in base alla documentazione acquisita ovvero in base all'esito della conferenza di cui all'art.

  6. L'iscrizione dell'istituzione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato e' disposta in conformita' alle norme stabilite nel regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 12.

    Art. 5.

    Istanza di trasformazione in azienda di servizi alla persona - ASP 1. L'istanza di trasformazione dell'istituzione in ASP e' trasmessa, entro cinque giorni dall'adozione della relativa deliberazione, alla direzione generale della giunta regionale competente per materia.

  7. L'istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla documentazione indicata all'art. 2.

  8. Lo statuto del nuovo ente deve essere trasmesso in originale recante in ogni pagina scritta il timbro dell'ente e la sottoscrizione del presidente e del segretario dell'ente.

  9. La trasformazione in ASP e' disposta con provvedimento del direttore della competente direzione generale della giunta regionale.

    Art. 6.

    Compiti di verifica dei comuni 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni e l'A.S.Re.M. verificano l'eventuale esistenza, sul territorio di rispettiva competenza, di II.PP.A.B. che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge. Qualora l'I.P.A.B., che si trovi nelle predette condizioni, risulti priva dell'organo di amministrazione, il comune propone alla competente direzione generale della giunta regionale il nominativo del soggetto cui affidare l'incarico di commissario per l'attuazione della legge.

  10. I comuni accertano che le II.PP.A.B. presenti sul proprio territorio adottino gli atti di trasformazione entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine, il sindaco del comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale trasmette alla competente direzione generale della giunta regionale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato, il nominativo della persona ritenuta idonea a svolgere l'incarico di commissario con il compito di procedere alla trasformazione.

  11. Qualora l'amministrazione comunale non provveda alla designazione del commissario entro il termine stabilito, la giunta regionale, previa diffida al comune a provvedere nel termine di dieci giorni, nomina un commissario incaricato di provvedere alla trasformazione dell'I.P.A.B. inadempiente. Il commissario designato trasmette alla competente direzione generale della giunta regionale il proprio curriculum professionale e la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilita' con l'incarico.

  12. Per la nomina del commissario si applicano le cause d'incompatibilita' previste dall'art. 8 della legge.

    Art. 7.

    Compiti del commissario 1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario trasmette alla giunta regionale gli atti relativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza della giunta medesima.

  13. In caso di intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 4 della legge, il nuovo statuto dell'ente deve essere adottato entro sei mesi dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

    Art. 8.

    Fusione delle II.PP.A.B.

  14. Le deliberazioni degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. relative alla fusione degli enti interessati sono trasmesse alla competente direzione generale della giunta regionale unitamente all'istanza di trasformazione. L'istanza di fusione deve essere prodotta unitamente ad apposita deliberazione che contenga i seguenti elementi e documenti:

    1. dichiarazione della volonta' di procedere alla fusione, assunta dagli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. interessate competenti ad assumere gli atti di straordinaria amministrazione;

    2. ricognizione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo alle istituzioni che hanno deliberato di fondersi;

    3. inventario, costituente parte integrante della deliberazione, relativo ai beni patrimoniali mobili ed immobili di proprieta' di ogni singola I.P.A.B. interessata;

    4. elenco del personale, dipendente da ognuna delle istituzioni interessate alla fusione, con indicazione delle singole qualifiche funzionali e dell'eventuale scadenza del rapporto di lavoro per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;

    5. copia dell'ultimo conto consuntivo approvato;

    6. nel caso di fusione per incorporazione, dichiarazione della volonta' di recepire il patrimonio, il personale ed i rapporti giuridici dell'ente incorporato, assunta dall'organo di amministrazione dell'ente incorporante.

  15. Gli organi che amministrano contemporaneamente piu' II.PP.A.B.

    devono disporre, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e contestualmente alla trasformazione dell'istituzione, anche la fusione degli enti amministrati in una unica persona giuridica di diritto privato ovvero in una unica ASP.

  16. In assenza di una esplicita manifestazione di volonta' dell'organo di amministrazione, la fusione e' disposta d'ufficio dall'organo regionale competente ad adottare il provvedimento di trasformazione. Il provvedimento e' trasmesso agli enti interessati.

  17. Lo statuto dell'ente derivante dalla fusione di piu' II.PP.A.B.

    deve prevedere, per quanto possibile, il raggiungimento degli scopi previsti dagli statuti delle II.PP.A.B. assoggettate a fusione.

    Art. 9.

    Estinzione delle II.PP.A.B.

  18. Qualora ricorrano le...

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