LEGGE REGIONALE 10 Agosto 2007, n. 23 - Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del

16 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita', oggetto e ambito di applicazione

  1. La presente legge, in conformita' agli articoli 18, 38 e 118 della Costituzione e all'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza ed efficacia, solidarieta', sussidiarieta' e trasparenza, disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB, di seguito denominate "IPAB operanti sul territorio regionale in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende di servizi alla persona (ASP), di seguito denominate "ASP" ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto dello spirito delle finalita' espresse dalle tavole fondative e dagli statuti originari. Sono fatte salve le procedure e l'acquisizione di pareri della competente autorita' eclesiastica derivanti da Concordati e Intese fra lo Stato e le confessioni religiose.

    Art. 2. Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi

  2. Gli enti pubblici e privati derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario conformemente alle previsioni della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1; concorrono altresi', unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarieta' sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attivita' sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative. 2. Gli enti di cui al comma 1 partecipano alla programmazione delle attivita' sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio della Regione. La Regione assicura parita' di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell'accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori.

    Art. 3.

    Trasformazione delle IPAB

  3. Le IPAB sono tenute a trasformarsi, entro il 31 dicembre 2007, in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volonta' dei fondatori e delle disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 2. Le IPAB che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro presentano istanza di trasformazione alla Giunta regionale, dandone contemporanea comunicazione al comune in cui l'ente ha sede legale. Entro trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione, il comune deve esprimere motivato parere in merito alla privatizzazione anche in riferimento ai requisiti di cui all'art. 4, comma 2. Nel caso in cui il parere del comune sia contrario alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, la competente Direzione generale della Giunta regionale convoca un'apposita conferenza interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, per l'assunzione, entro trenta giorni dalla convocazione, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione; la determinazione finale della conferenza e' assunta con deliberazione della Giunta regionale. 3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 4. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservare la personalita' giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dall'art. 7, comma 3. 5. Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in ASP a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.

    Art. 4.

    Intervento sostitutivo

  4. Per le IPAB che, alla scadenza del 31 dicembre 2007, non abbiano assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma dell'art. 3, commi 2 e 4, la Giunta regionale, su designazione del Comune dove l'IPAB inadempiente ha sede legale, nomina un commissario con il compito di procedere, entro novanta giorni, alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, ai sensi dell'art. 3. 2. Il commissario provvede alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle IPAB che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: a) struttura associativa; b) istituzione o promozione da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata; c) finalita' di ispirazione religiosa e collegamento con una confessione religiosa; d) riconoscimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Fuori dei casi di cui al comma 2, il commissario provvede, sussistendone i requisiti, alla trasformazione in ASP. 4. Ai fini della trasformazione, il commissario assume, ove ne ricorrano le condizioni, le iniziative e i provvedimenti di cui all'art. 5. 5. Il commissario valuta altresi' l'eventuale sussistenza delle condizioni previste per l'estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 6. 6. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal commissario medesimo. A tal fine l'incarico commissariale e' prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.

    Art. 5.

    Fusione delle IPAB

  5. Gli organi di amministrazione che gestiscono contemporaneamente piu' IPAB assumono, contestualmente al provvedimento di trasformazione, l'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate in un'unica persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in un'unica ASP, che subentra nella titolarita' di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti. 2. Gli atti di fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale.

    Art. 6.

    Estinzione delle IPAB

  6. Le IPAB non operative da almeno due anni o per le quali si esaurito lo spirito delle finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero non siano piu' in grado di perseguire i propri scopi statutari od altra attivita' assistenziale ed educativa e per le quali non sussistano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 5, sono soggette ad estinzione. 2. L'estinzione e' proposta dall'organo di amministrazione dell'istituzione o dal comune in cui l'istituzione ha la propria sede legale; puo', inoltre, essere promossa dalla stessa Giunta regionale sulla base della documentazione agli atti. Il soggetto che propone l'estinzione ne da' contestuale comunicazione agli altri soggetti contemplati dal presente comma. 3. Il provvedimento di estinzione e' adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della proposta ovvero, nel caso di iniziativa della Giunta medesima, dalla completa acquisizione della documentazione necessaria a concludere l'istruttoria relativa al procedimento di estinzione. Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2007. 4. In caso di estinzione la Giunta regionale, nel rispetto dello spirito delle finalita' delle...

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