Sentenza nº 2747 da Council of State (Italy), 27 Maggio 2014

Data di Resoluzione27 Maggio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Carmine Volpe, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA ? MILANO, Sez. I, n. 406 del 14 febbraio 2013, resa tra le parti, concernente liberalizzazione orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4018 del 2013, proposto da:

IMPRESA COSTANZO S.A.S. DI COSTANZO GIUSEPPE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Randazzo, Gaetano Morazzoni e Andrea Di Porto, con domicilio eletto presso Andrea Di Porto in Roma, via Giovanni Battista Martini, n. 13;

COMUNE DI GESSATE, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Randazzo, Gaetano Morazzoni e Andrea Di Porto, con domicilio eletto presso Andrea Di Porto in Roma, via Giovanni Battista Martini, n. 13;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Gaetano Morazzoni e Barbara Randazzo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il Sindaco del Comune di Gessate, con ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2012, avente ad oggetto ?Liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali in sede fissa e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande?, ha stabilito che ?dalla data odierna?, relativamente alle attività commerciali, come individuate dal Decreto Legislativo n. 114/98 e di somministrazione di alimenti e bevande, devono intendersi abrogati i seguenti obblighi, fatti salvi i successivi provvedimenti che la Regione Lombardia riterrà di assumere in materia: rispetto degli orari di apertura e di chiusura, obbligo della chiusura domenicale e festiva, obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale (mezza o intera che fosse)?, specificando anche che ?l'eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti; gli esercenti rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione? ed aggiungendo infine che ?con il presente atto, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma di regolamento comunale in contrasto con la presente disciplina?.

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 406 del 14 febbraio 2013, con l'intervento ad adiuvandum dell'Unione del Commercio dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, ha ritenuto legittima la predetta ordinanza, ritenendo infondati i motivi del ricorso proposto dalla società Costanzo s.a.s. di Costanzo Giuseppe e da Rosyart di Bacchini Roberto [motivi imperniati sulla illegittimità del provvedimento impugnato per violazione delle norme procedurali ? art. 50 d. lgs. n. 267/2000; art. 103 l.r. n. 6/2010; artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 ? e per difetto di motivazione; violazione dell'art. 103 l.r. n. 6/2010 per mancato rispetto dei criteri e limiti da esso imposti ai fini della disciplina degli orari; violazione di principi e disposizioni europee (comunitarie) e conseguente obbligo di disapplicazione della norma interna incompatibile; violazione del diritto europeo sotto il profilo degli effetti anticoncorrenziali prodotti da una disciplina di totale deregolamentazione; illegittimità derivata dalla incostituzionalità della disposizione statale applicata ? art. 31, comma 1, d.l. n. 201/2011].

  2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la (sola) impresa Costanzo s.a.s. di Costanzo Giuseppe, chiedendone la riforma alla stregua di due serie di motivi, la prima della quale concerne la legittimazione e l'interesse ad agire, mentre la seconda è articolata in quattro mezzi di gravami, rubricati rispettivamente ?Erroneità della sentenza appellata in merito alla violazione delle norme procedurali ? art. 50 d. lgs. n. 267/2000; art. 42 d. lgs. n. 267/2000, art. 103 l.r. n. 6/2010; artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 ? e al difetto di motivazione del provvedimento impugnato in primo grado?; ?Erroneità della sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 31, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214, dell'art. 10 l. 10 febbraio 1953 n. 62 e dell'art. 103 l.r. n. 6 del 2010 ? Erroneità e carenza di motivazione della sentenza di prime cure in relazione all'incostituzionalità dell'art. 31...

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