n. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2014 -

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2013, proposto da: PROVINCIA DI ALESSANDRIA, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Vella, Paola Terzano, Desiree Fortuna, Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro REGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dall'avo. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino, piazza Castello, 165;

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA;

per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 47-6446 del 30/09/13 (pubblicata sul B.U. 40 del 03/10/13) ad oggetto "Leggi Regionali 17/99 e 44/00 s.m.i. - Indicazione della suddivisione e ripartizione dei fondi 2013 agli Enti Locali piemontesi", nonche' per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi ancorche' non conosciuti del procedimento ed in particolare della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 26-6372 del 17/09/13 (pubblicata sul B.U. 40 del 03/10/13) ad oggetto "Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul Bilancio di gestione pluriennale 2013-2015";

e per la conseguente condanna a' sensi dell'art. 34, comma 1 lett. c) del Cod. Proc. Amm., della Regione Piemonte all'esatto adempimento dell'obbligazione di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Alessandria per l'anno 2013, nonche' per l'accertamento del diritto della Provincia di Alessandria, in virtu' dell'accordo raggiunto con la Regione Piemonte, di ottenere trasferimenti finanziari adeguati alle funzioni ad essa delegate dalla Regione Piemonte, per gli anni 2011 e 2012, nonche' per la condanna della Regione Piemonte al pagamento in favore della Provincia di Alessandria degli importi riferiti alla causale di cui sopra, in una con gli interessi legali e la maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria, ed infine per ogni ulteriore consequenziale statuizione. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto 1. La Provincia di Alessandria ha domandato a questo TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera della Giunta regionale del Piemonte, n. 47-6446 del 30 settembre 2013, recante l'individuazione ed il riparto per il 2013 delle risorse finanziarie da destinare all'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali. Oggetto di impugnazione, peraltro, e' anche la d.G.R. n. 266327, del 17 settembre 2013 (atto presupposto), che ha assegnato le risorse finanziarie di parte corrente - gia' indicate nella legge regionale n. 9 del 2013, recante l'approvazione del bilancio di previsione regionale per il 2013 - alle varie Direzioni regionali. Lamenta la Provincia ricorrente - in quanto conferitaria di funzioni amministrative regionali, a norma del sistema di decentramento amministrativo delineato dalla legge n. 59 del 1997, dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dalle leggi regionali attuative - che le somme cosi' stanziate dalla Regione (per un importo riconosciuto alla Provincia ricorrente di soli euro 2.243.636,07 complessivi), non sono sufficienti a dare copertura neanche alle mere spese necessarie per il funzionamento degli uffici provinciali che esercitano le funzioni decentrate, in quanto non consentono di coprire neppure gli stipendi del personale. Vengono quindi sollevate diverse censure di legittimita' avverso le impugnate delibere, in particolare: per violazione dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 e del d.lgs. n. 143 del 1997 per mancato rispetto del principio di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nonche' violazione delle leggi regionali n. 17 del 1999 e n. 44 del 2000;

per eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicita', contraddittorieta', ingiustizia grave e manifesta;

per illegittimita' derivata, per illegittimita' costituzionale delle leggi della Regione Piemonte n. 9 del 2013 e n. 16 del 2013 di approvazione ed assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015. 2. All'esito dell'udienza camerale del 15 gennaio 2014 il Collegio ha ritenuto di sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione alle norme delle leggi regionali del 2013 contenenti il bilancio di previsione 2013, norme riconosciute rilevanti per la decisione del gravame, e, con separata ordinanza n. 45 del 2014, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla...

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