n. 119 SENTENZA 5 - 9 maggio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 «Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella citta' di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-6 agosto 2013, depositato in cancelleria il 13 agosto 2013 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2013. Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

udito l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale il 3 agosto 2013, ricevuto il successivo 6 agosto e depositato nella cancelleria di questa Corte il 13 agosto 2013 (reg. ric. n. 81 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere h) e m), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 «Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella citta' di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere»). La disposizione impugnata, intervenendo sulla disciplina previgente in punto di competenze della Regione circa la localizzazione e la realizzazione di opere di interesse statale nelle zone sismiche, inserisce l'art. 1-ter nella legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), per il quale: «La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas e' consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio». Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata violerebbe anzitutto gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali nella materia di potesta' concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» posti dall'art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia). I richiamati commi di detto articolo disciplinano, rispettivamente: gli obiettivi generali della politica energetica nazionale, assicurati, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, dallo Stato, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, dalle Regioni e dagli enti locali;

gli obiettivi necessari ad assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneita' sia con riguardo alle modalita' di fruizione, sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi;

i compiti e le funzioni amministrative spettanti, in materia, allo Stato, tra i quali rientrano l'identificazione - d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) - delle «linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» (art. 1, comma 7, lettera g, della richiamata legge n. 239 del 2004) e «l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale dei gasdotti» (art. 1, comma 8, lettera b, numero 2, della menzionata legge n. 239 del 2004). Osserva, inoltre, l'Avvocatura dello Stato che, ai sensi della normativa statale richiamata, lo Stato e le Regioni garantiscono: «l'adeguatezza delle attivita' energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualita' del servizio nonche' la distribuzione e la disponibilita' di energia su tutto il territorio nazionale»;

l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale...

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