LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 41 - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 10 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge:

(Omissis) Art. 1

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998

  1. Dopo il numero 3) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), e' inserito il seguente:

    '3-bis) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, i, diversi da quelli di cui all'articolo 30-quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).'.

    Art. 2

    Modifiche all'articolo 6-ter della l.r. 25/1998

  2. L'articolo 6-ter della l.r. 25/1998 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 6-ter (Disposizioni relative ai piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti approvati dall'Autorita' marittima) - 1. L'Autorita' marittima adotta le ordinanze che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n.

    182/2003, costituiscono piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico d'intesa con le province comprese nel territorio di competenza della medesima Autorita'. Entro sessanta giorni dalla loro trasmissione,, le ordinanze sono integrate a cura delle stesse province,, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni dei piani interprovinciali di cui all'art. 11 della presente legge, previo parere di conformita' della Giunta regionale rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti.

  3. Ai fini di cui al comma 1, il piano elaborato dall'Autorita' marittima e' trasmesso, oltre che alle province competenti,i, alla Regione che esprime il parere di conformita' rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dal ricevimento.

  4. Alla predisposizione dello studio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.

    357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), nonche' all'acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al piano di raccolta, provvede la provincia che ricomprende il territorio di competenza dell'Autorita' marittima o la parte prevalente dello stesso, previa acquisizione, in quest'ultimo caso, del parere delle altre province interessate.

  5. La comunita' di ambito, o l'ente che assumera' le relative funzioni, il cui ambito territoriale ottimale ricomprende il territorio di competenza dell'Autorita' marittima o la parte prevalente dello stesso, provvede, in avvalimento e per conto della stessa Autorita' marittima, all'espletamento delle procedure per l'affidamento dell servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di apposita convenzione con l'Autorita' marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute.

    Art. 3

    Inserimento dell'articolo 8-bis della l.r. 25/1998

  6. Dopo l'articolo 8 della l.r. 25/1998 e' inserito il seguente::

    'Art. 8-bis (Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti). - 1. Presso la Giunta regionale e' istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale.

  7. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti e' composto dai dirigenti responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di gestione dei rifiuti o loro delegati.

  8. Alle sedute del Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti possono essere invitati a partecipare i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e le comunita' di ambito o l'ente che assumera' le relative funzioni.

  9. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti e' convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

  10. La partecipazione al Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti e' a titolo gratuito.

  11. ...

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