DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 luglio 2008, n. 179 - Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2008) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE' ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 'Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003' ed in particolare l'art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Ritenuto opportuno disciplinare con Regolamento l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, recante 'Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA';

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n.

1348, concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 'Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale';

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n.

1408, con la quale la Giunta medesima ha approvato il 'Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Decreta:

  1. E' emanato, per le motivazioni indicate in premessa, il 'Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia' nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

TONDO

ALLEGATO 2

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

Capo I Norme generali Art. 1.

Oggetto, finalita' e principi 1. Il presente regolamento disciplina le modalita', i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita', concorrenza ed economicita' ed in conformita' a quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di seguito denominato 'Codice dei contratti'.

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e non in contrasto con il Codice dei contratti si fa rinvio alla normativa regionale vigente in materia.

    Art. 2.

    Abbreviazioni e definizioni 1. Ai fini del presente regolamento:

    1. il Direttore Centrale organizzazione, personale e sistemi informativi e' il 'direttore centrale';

    2. il Direttore del Servizio titolare dei capitoli di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, e' 'il direttore di servizio competente';

    3. il direttore di servizio o, nei casi di competenza, il titolare delegato di posizione organizzativa, il coordinatore di struttura stabile o altro soggetto all'uopo designato ai sensi di legge e' il 'responsabile del procedimento';

    4. il dipendente della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi munito delle adeguate qualifiche tecniche e amministrative, individuato dal responsabile del procedimento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia e' 'il responsabile dell'istruttoria';

    5. per Regolamento di organizzazione si intende il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.

      0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

    6. per Delibera organizzativa si intende la Deliberazione recante l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata dalla Giunta regionale in data 15 giugno 2006, n. 1348 e successive modificazioni ed integrazioni.

  2. Per altre definizioni si fa rinvio all'art. 3 del...

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