N. 445 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007 n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria Legge finanziaria 2007), promosso con ordinanza del 15 novembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto dalla Societa' Almirall S.p.A. contro la Regione Liguria ed altri, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ordinanza del 15 novembre 2007 (reg. ord. n. 106 del 2008) il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 [recte: 13] della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione;

che tale disposizione stabilisce che 'ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), del parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 ed ai fini del rispetto degli impegni assunti con l'accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente agli interventi per il contenimento della spesa farmaceutica, per quanto concerne la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, e' posto a carico del Servizio sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica, salvo le deroghe previste con provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale puo' altresi' derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in...

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