N. 443 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione n. 4025 del 26 novembre 2007 della Provincia autonoma di Bolzano, recante 'Preavviso ai sensi dell'art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica', promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento notificato il 28 gennaio 2008, depositato in cancelleria il 29 gennaio 2008 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2008.

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 28 gennaio 2008 e depositato il successivo 29 gennaio la Provincia autonoma di Trento propone conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione n. 4025 del 26 novembre 2007 della Provincia autonoma di Bolzano, recante 'Preavviso ai sensi dell'art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica', perche' sia dichiarato che 'non spetta alla Provincia di Bolzano emanare provvedimenti amministrativi ed atti dispositivi attinenti alla concessione di grande derivazione d'acqua pubblica a scopo idroelettrico, relativi all'impianto di San Floriano d'Egna' e conseguentemente sia dichiarata la nullita' ovvero sia annullata tale deliberazione.

1.1. - Con la delibera impugnata la Provincia autonoma di Bolzano preannuncia l'intenzione di immettersi nel possesso dei beni inerenti le concessioni rilasciate ad Enel S.p.a, in scadenza al 31 dicembre 2010, ricadenti nel proprio territorio e tra di esse la concessione di San Floriano d'Egna, posta a scavalco fra le due Province autonome.

1.2. - La ricorrente Provincia autonoma di Trento contesta tale deliberazione, assumendo la propria competenza in ordine alla concessione in questione ai sensi dell'art. 8, numeri 3), 5), 6), 13), 15), 21) e 22) e dell'art. 9, numeri 9) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e rilevando il contrasto della deliberazione censurata con il principio di leale collaborazione e con l'art. 44 della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2008), che ha disposto la proroga di dieci anni in capo agli attuali concessionari delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2010.

  1. - La difesa della ricorrente Provincia autonoma di Trento, dopo avere richiamato il decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), il quale, alla luce dell'art. 117, terzo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha previsto che le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico sono disciplinate con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, ricostruisce il regime normativo vigente nel proprio territorio in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

    In particolare, la ricorrente, dopo avere riepilogato le varie leggi provinciali intervenute in materia, richiama l'art. 44 della propria legge provinciale n. 23 del 2007, che ha disposto, a determinate condizioni, la proroga al 31 dicembre 2020 dei rapporti concessori in atto, ampliando cosi' di dieci anni la iniziale proroga, fino al...

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