N. 403 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, promossi con ordinanze dell'11 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Torino; del 5 e del 19 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Brescia;

del 4 luglio 2006 dalla Corte d'appello di Roma; del 28 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Messina; del 15 maggio 2007 dalla Corte d'appello di Brescia; dell'11 giugno 2007 dalla Corte d'appello di Salerno e del 5 novembre 2007 dalla Corte d'appello di Ancona, rispettivamente iscritte ai nn. 73, 131, 135, 140, 305, 714 e 761 del registro ordinanze 2007 e al n. 61 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 13, 18, 41 e 46, prima serie speciale, dell'anno 2007 e n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 5 novembre 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, con ordinanza dell'11 aprile 2006 (r.o. n. 73 del 2007), la Corte d'appello di Brescia, con due ordinanze di identico tenore, rispettivamente del 5 maggio 2006 e del 19 maggio 2006 (r.o. nn. 131 e 135 del 2007), e con altra ordinanza del 15 maggio 2007 (r.o. n. 714 del 2007), la Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 4 luglio 2006 (r.o. n. 140 del 2007), la Corte d'appello di Messina, con ordinanza del 28 giugno 2006 (r.o. n. 305 del 2007), la Corte d'appello di Salerno, con ordinanza dell'11 giugno 2007 (r.o. n. 761 del 2007), la Corte d'appello di Ancona, con ordinanza del 5 novembre 2007 (r.o. n. 61 del 2008), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui prevede l'applicabilita' ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore della nuova disciplina che, modificando l'art.

428 del codice di procedura penale, preclude in ogni caso al pubblico ministero di appellare le sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare, stabilendo altresi' che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima della data di entrata in vigore della legge, avverso una di dette sentenze, sia dichiarato inammissibile;

che, ai fini della rilevanza della questione, le Corti rimettenti precisano di essere investite di appelli proposti dal pubblico ministero in sede o dal procuratore generale competente avverso sentenze di...

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