N. 377 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 63, comma 1, numero 4), e 69, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso, con ordinanza del 29 dicembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia sezione di Lecce sul ricorso proposto da Aurelio Gianfreda nei confronti del Ministero dell'interno ed altri, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24, 101, 103, 111 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), 'nella parte in cui devolve al Tribunale ordinario la tutela giurisdizionale avverso la delibera di decadenza dalla carica di consigliere, per incompatibilita'', nonche', con riferimento agli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), dello stesso decreto legislativo, 'nella parte in cui prevede, anche agli effetti di cui al successivo art. 68, comma 2, che, colui il quale ha una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile (od amministrativo) con il comune, e' incompatibile con la carica di consigliere comunale'.

Espone il Tribunale rimettente che dinanzi a esso pende il ricorso proposto da un componente del consiglio comunale di Poggiardo, per l'annullamento della deliberazione con la quale lo stesso consiglio e' stato convocato, nonche' di quelle con le quali esso ha affermato la sussistenza di una causa di incompatibilita' in capo al ricorrente e ha successivamente dichiarato la sua decadenza dalla carica. La causa di incompatibilita' riscontrata dal consiglio comunale e' quella prevista dall'art. 63, comma 1, numero 4), del d.lgs. n. 267 del 2000, che dispone l'incompatibilita' di chi abbia una lite pendente con l'ente locale.

  1. - In ordine alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di decadenza per incompatibilita', il Tribunale rileva che solo l'accoglimento di essa e la conseguente attribuzione delle relative controversie al giudice amministrativo gli consentirebbero di decidere sul ricorso.

  2. - In punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), del citato decreto legislativo, il Collegio osserva che l'eventuale accoglimento di essa renderebbe l'esito del giudizio sicuramente favorevole al ricorrente.

  3. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione relativa all'art. 69, comma 5, del citato decreto legislativo, il Tribunale rileva che l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario non e' conforme al criterio costituzionale di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT