N. 371 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. 5997/2006 R.G. promossa da V.F. con l'avv. Giorgio Bisagna, ricorrente, contro Poste Italiane S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Castellese, convenuto.

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 maggio 2008.

O s s e r v a Con ricorso depositato il 23 novembre 2006, parte ricorrente V. F.

conveniva in giudizio le Poste Italiane S.p.A., esponendo:

di essere dipendente della societa' convenuta con contratto a tempo indeterminato, con qualifica A2 quadro, in servizio presso l'ex CUAS di Palermo;

di essere tutore, giusto decreto della Pretura di Palermo del 17 ottobre 1989, del proprio zio sig. D.G. nato a Palermo il 16 ottobre 1931, affidatogli dalla di lui madre con testamento pubblico e con lui convivente;

che il D. era stato riconosciuto portatore di handicap grave;

di avere, pertanto, successivamente usufruito dei tre giorni mensili di permesso retribuito di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 sin dal 1993;

di avere richiesto, in data 18 dicembre 2002, di usufruire del congedo straordinario previsto dagli artt. 42 e 45 del d.lgs. n. 151 del 2001; che la propria domanda era stata rigettata dalla societa' convenuta con nota 22 gennaio 2003 e successivamente reiterata e nuovamente rigettata, con la motivazione che il ricorrente non rientra tra i soggetti previsti dalle norme richiamate per la concessione del congedo, poiche' la normativa limita il beneficio richiesto in capo ai genitori ovvero, in caso di loro scomparsa (o totale inabilita' a seguito sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005), ai fratelli e sorelle conviventi del portatore di handicap, ovvero ai genitori adottivi o affidatari;

Il ricorrente rileva di essere l'unico soggetto in grado di prestare assistenza al sig. D., poiche' unico parente con lui convivente, cui lo stesso era stato affidato dalla di lui madre (deceduta) con testamento e del quale era stato nominato tutore in seguito al decesso della medesima.

Sulla non manifesta infondatezza.

Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ('Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53') all'art. 42, comma 5, prevede: 'La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3 della d.lgs. 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa....'.

L'art. 45 del medesimo testo normativo estende il beneficio previsto dall'art. 42 cit. anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravita'.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 233 del 16 giugno 2005, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma dell'art.

42 cit., nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap in situazione di gravita' a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perche' totalmente inabili.

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 18 aprile 2007, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma dell'art. 42 cit., nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto portatore di handicap in situazione di gravita' il diritto a fruire del congedo ivi indicato.

La citata disposizione era gia' prevista dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 ('Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta''), all'art. 4, comma 4-bis, mentre il secondo comma del medesimo articolo prevede: 'I dipendenti di...

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