N. 370 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Nella causa n. 227446/06 vertente tra Florindo Antoniozzi elettivamente domiciliato in Roma via della Bella Villa n. 66/D, presso lo studio degli avv. Tatiana Tarli che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso, ricorrente e Universita' degli studi 'La Sapienza', in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avv. Luigi Napoletano giusta procura a margine della memoria difensiva resistente nonche' Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 282/284 presso lo studio dell'avv. Luigi Napoletano giusta procura in calce al ricorso notificato resistente, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 4 giugno 2008, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che il ricorrente ha stipulato il 5 dicembre 2001 con l'Azienda Policlinico Umberto I un contratto a tempo determinato avente ad oggetto il conferimento di un incarico di direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera convenuta della durata di cinque anni.

Il 15 luglio 2005 con decreto il rettore dell'Universita' convenuta provvedeva alla nomina del nuovo direttore generale.

Il ricorrente proponeva, cosi', ricorso chiedendo l'accertamento dell'inadempimento dell'azienda ospedaliera al contratto stipulato e l'illegittimita' del recesso, nonche' la condanna delle parti convenute in solido alla corresponsione di tutte le retribuzioni dal 2 agosto 2005 al 3 gennaio 2007 per complessivi € 245.557,19, oltre accessori, in via subordinata chiedeva la condanna delle parti convenute alla corresponsione dell'indennita' supplementare e dell'indennita' di mancato preavviso. In ogni caso chiedeva la condanna delle parti convenute alla corresponsione del risarcimento del danno per la dequalificazione e il demansionamento, per la perdita di chances e per il danno esistenziale e biologico subito, oltre alla condanna alle differenze retributive maturate in relazione alle superiori mansioni rivestite di direttore generale.

Si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto del ricorso.

In relazione ai profili di incostituzionalita' dell'art. 15,

Regione Lazio n. 18 del 1994 eccepiti dalla parte ricorrente, questo giudice, ritiene di sollevare in proposito questione di costituzionalita'.

Rilevanza dell'art. 15, legge della Regione Lazio n. 18 del 1994.

Ai fini del giudizio di rilevanza e' indispensabile effettuare una sintetica ricostruzione del quadro normativo applicabile.

L'azienda ospedaliera convenuta ha autonoma personalita' di diritto pubblico in forza del d.l. n. 341 del 1999, convertito in legge n. 453 del 1999. Il d.lgs. n. 517 del 1999 ha disciplinato poi i rapporti tra S.S.N. e Universita', prevedendo protocolli d'intesa stipulati tra regioni e universita' in conformita' a linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento. Nel caso di specie esse sono contenute nel d.P.C.m. del 24 maggio 2001. Il protocollo d'intesa di cui all'art. l, d.lgs. n. 517 tra regione Lazio e Universita' convenuta, stipulato il 2 settembre 2002, fa espresso rinvio per la disciplina e la regolamentazione della struttura verticistica aziendale agli art. 3 e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992.

Ai sensi dell'art. 2 comma 8, d.lgs. n. 517, 'Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera a), operano secondo modalita' organizzative e gestionali determinate dall'azienda in analogia...

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