N. 373 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza depositata il 12 ottobre 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Novara nel giudizio vertente tra Mauro Bolognesi e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Novara, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza depositata il 12 ottobre 2007, la Commissione tributaria provinciale di Novara ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). La questione e' sollevata nel corso di un giudizio di impugnazione del diniego di rimborso dell'IRPEF relativa a quanto corrisposto da un contribuente, nell'anno 2004, alla propria ex coniuge, quale contributo periodico determinato dal Tribunale di Novara in sede di modificazione delle condizioni di divorzio, per il mantenimento del comune figlio maggiorenne. La Commissione tributaria provinciale censura la predetta disposizione nella parte in cui esclude la deducibilita' dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette, degli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione o divorzio, nella misura in cui risultano dovuti in base a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, per il mantenimento dei figli. Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata, nel prevedere la menzionata indeducibilita' dei suddetti assegni per il mantenimento dei figli, crea una ingiustificata disparita' di trattamento fiscale rispetto all'ipotesi di somme corrisposte in adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti ai soggetti indicati dall'art. 433 del codice civile (e, quindi, anche ai figli), le quali, invece - sempre nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria -, sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette (art. 10, comma 1, lettera d, del d.P.R. n. 917 del 1986). A sostegno di tale assunto il rimettente afferma che, in tali casi, l'assegno di mantenimento e quello alimentare hanno 'analoga funzione' e che, pertanto, la disparita' di trattamento fiscale tra tali assegni 'risulta [...] ingiustificata'; e cio' tanto piu' ove il giudizio di separazione o di divorzio faccia seguito ad una precedente condanna al pagamento degli alimenti a favore del figlio, perche', in tal caso, 'gli importi destinati a quest'ultimo sarebbero legittimamente deducibili dal reddito dell'onerato'. In particolare, il giudice a quo nega che la invocata deducibilita' dell'assegno periodico fissato dal giudice per il mantenimento del figlio comporta la necessita' come, invece, obiettato dall'amministrazione finanziaria resistente in giudizio - di riconoscere anche all'altro coniuge una pari deduzione per le spese sostenute allo stesso fine. Per la Commissione tributaria, infatti, la somma di denaro determinata autoritativamente dal giudice non puo'...

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