N. 366 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 10 luglio 1971, con il quale la competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad Autorita' estere, attribuita al Ministero di grazia e giustizia dall'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, e' delegata ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali nella cui giurisdizione territoriale gli atti medesimi sono formati, e alla circolare dello stesso Ministro n. 1/1-36(65) 705 del 6 febbraio 1978 - avente ad oggetto la Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961, ratificata con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 - con cui e' stata attribuita alle Procure della Repubblica la competenza a deliberare le apostille, promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, depositato in cancelleria il 21 maggio 2008 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilita'.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ricorso datato 15 maggio 2008 e depositato nella cancelleria della Corte il successivo 21 maggio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, sia in relazione al decreto dell'allora Ministro di grazia e giustizia del 10 luglio 1971, con cui e' stata delegata ai Procuratori della Repubblica la competenza a legalizzare le firme sugli atti e i documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad Autorita' estere, sia in relazione alla circolare dello stesso Ministro del 6 febbraio 1978, prot. n. 1/1-36 (65) 705, con la quale si e' attribuita alle Procure della Repubblica la competenza a deliberare le apostille;

che il presente giudizio e' volto ad ottenere l'annullamento dei predetti atti, 'previa declaratoria di non spettanza al Ministero di grazia e giustizia del potere di delegare alle Procure della Repubblica l'attivita' di legalizzazione e di apporre le apostille';

che il ricorrente, in fatto, riassume brevemente come si sarebbe giunti all'emanazione del censurato decreto con cui e' stata delegata, dall'allora Ministro di grazia e giustizia, tale competenza alle Procure...

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