DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2008, n. 45 - Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 14 agosto 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. l;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, e 66, comma 3 dello statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro), che prevede l'emanazione di specifici regolamenti di attuazione della legge stessa, in particolare per quello che concerne l'osservatorio regionale dei contratti pubblici, le disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della regolarita' del lavoro, nonche' le disposizioni concernenti forme e modalita' di gestione comune delle procedure contrattuali;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 26 maggio 2008, n. 7 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Visto che la prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 1° luglio 2008;

Dato atto dell'accoglimento delle osservazioni della commissione consiliare competente;

Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 3 giugno 2008;

Vista la deliberazione della giunta regionale 4 agosto 2008, n.

654 che approva il 'Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro)';

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente titolo disciplina l'attivita' dell'osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito dall'art. 4 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro), per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 7 della stessa, dettando a tal fine le disposizioni di attuazione previste dall'art. 66, comma 1, lettera a) della legge regionale n.

38/2007.

Art. 2.

Caratteristiche del sistema informativo 1. L'osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti dall'art.

5 e dall'art. 7 della legge regionale n. 38/2007 attraverso il proprio sistema informativo, nel rispetto altresi' della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della 'Rete telematica regionale toscana').

  1. In particolare, l'osservatorio provvede:

    1. all'acquisizione, alla gestione ed alla diffusione dei dati e delle informazioni contenute nell'archivio di cui al capo III;

    2. alla pubblicita', sulla pagina web dell'osservatorio, degli atti e delle informazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV.

  2. La trasmissione di informazioni, atti, e documenti, da parte delle stazioni appaltanti di cui all'art. 2 della legge regionale n.

    38/2007 avviene esclusivamente in formato elettronico e per via telematica, secondo le specifiche tecniche definite dall'osservatorio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistema informativo, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2.

  3. L'osservatorio costituisce ed avvia il proprio sistema informativo, con le modalita' previste dal presente regolamento, anche mediante forme specifiche di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 38/2007.

  4. I dati raccolti attraverso il sistema informativo dell'osservatorio regionale restano nella disponibilita' delle stazioni appaltanti titolari di essi, ai fini delle utilizzazioni interne delle stazioni appaltanti medesime.

    Art. 3.

    Semplificazione amministrativa 1. L'osservatorio organizza e gestisce il sistema informativo garantendo la massima semplificazione amministrativa e procedurale, e in particolare, sollevando le stazioni appaltanti dai seguenti oneri:

    1. duplicazione, relativamente ad uno stesso contratto, dell'invio di informazioni gia' trasmesse all'osservatorio;

    2. trasmissione di dati e di informazioni comunque gia' in possesso dell'osservatorio medesimo o di altra struttura regionale;

    3. invio o trasmissione di dati e di informazioni acquisite dall'osservatorio sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2007.

    Art. 4.

    Concorso delle strutture regionali 1. All'espletamento dei compiti attribuiti all'osservatorio, e, in particolare, ai fini di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), concorrono, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 38/2007, tutte le strutture regionali, anche mediante l'interconnessione delle infrastrutture della rete telematica regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge stessa.

  5. L'acquisizione dei dati e delle informazioni gestite dal sistema informativo dell'osservatorio e' effettuata, in collaborazione con la struttura regionale competente, anche ai fini degli adempimenti statistici, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (istituzione dell'ufficio di statistica della Regione Toscana).

    Art. 5.

    Disposizioni generali sul trattamento dei dati 1. Il trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema informativo dell'osservatorio avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

  6. I dati personali di cui al comma 1 sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V, parte I, del decreto legislativo n.

    196/2003 ed al disciplinare tecnico, allegato B), allo stesso decreto legislativo.

    Art. 6.

    Costituzione dell'archivio regionale dei contratti pubblici 1. E' costituito l'archivio regionale dei contratti pubblici, contenente l'insieme dei dati e delle informazioni acquisite dall'osservatorio per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dagli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 38/2007.

    Art. 7.

    Completezza dei dati e delle informazioni 1. Fanno parte dell'archivio regionale dei contratti pubblici tutti i dati e le informazioni acquisite dall'osservatorio relativamente ai contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

  7. Dell'archivio regionale dei contratti pubblici fanno parte altresi':

    1. i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e relativa normativa di attuazione, all'acquisizione dei quali l'osservatorio provvede nello svolgimento dei compiti di cui all'art.

      7 della legge regionale n. 38/2007;

    2. gli ulteriori dati e le informazioni trasmessi all'osservatorio ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 38/2007.

      Art. 8.

      Composizione dell'archivio 1. Nell'ambito dell'archivio costituito ai sensi dell'art. 6, sono individuate le seguenti sezioni:

    3. sezione 'Anagrafica';

    4. sezione 'Regolarita' e sicurezza del lavoro';

    5. sezione 'Intero ciclo degli appalti'.

      Art. 9.

      Modalita' di acquisizione dei dati 1. All'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento, l'osservatorio provvede attraverso il sistema informativo di cui all'art. 2, e nel rispetto di quanto disposto all'art. 3.

  8. L'osservatorio, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione diretta dei dati presso le stazioni appaltanti, predispone apposita modulistica, ispirata al criterio della massima semplicita', approvata con decreto del dirigente regionale responsabile della struttura dell'osservatorio.

    Art. 10.

    Modalita' di acquisizione dei dati contenuti nella sezione 'Anagrafica' 1. La sezione 'Anagrafica' contiene i dati e le informazioni elencate all'allegato A al presente regolamento, relativi all'anagrafica delle stazioni appaltanti e a quella delle imprese, nonche' degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto.

  9. I dati e le informazioni sono acquisiti ed aggiornati tramite estrazione dalla sezione 'Regolarita' e sicurezza del lavoro' e da quella dell''Intero ciclo dell'appalto', incrementati altresi' con i dati e le informazioni acquisite tramite il sistema di rete di cui all'art. 11 della legge regionale n. 38/2007.

    Art. 11.

    Contenuto della sezione 1. La sezione 'Regolarita' e sicurezza del lavoro' contiene i dati e le informazioni di cui all'allegato B al presente regolamento.

  10. I dati e le informazioni contenuti nell'allegato B sono trasmessi dalle stazioni appaltanti, se di importo superiore a euro 20.000, per i contratti di forniture e servizi, ed a euro 40.000, per quelli di lavori, relativamente:

    1. ai contratti di lavori pubblici;

    2. ai contratti di fornitura con posa in opera;

    3. ai contratti di servizi per i quali sia previsto l'impiego diretto della manodopera, corrispondenti:

      c.l) alle categorie: 1, 10, 12, 14, e 16 dell'allegato II A al decreto legislativo n. 163/2006;

      c.2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27, dell'allegato II B al decreto legislativo n. 163/2006.

      Art. 12.

      Modalita' di acquisizione dei dati contenuti nella sezione 'Regolarita' e sicurezza del lavoro' 1. L'osservatorio provvede all'acquisizione ed all'aggiornamento dei dati e delle informazioni...

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