REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2008, n. 5 - Disciplina dell'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1° febbraio 2008 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite al sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7 maggio 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento autorizzato, in attuazione dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), detta la specifica disciplina dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS), istituita, in conformita' all'art. 54 dello Statuto, mediante trasformazione dell'ente di diritto pubblico di cui al citato art. 8, comma 6, lettera b).

Art. 2.

Natura giuridica e attivita' dell'ARDIS 1. L'ARDIS, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 1/2008, e' un'unita' amministrativa della Regione, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformita' agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed e' sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.

2. L'ARDIS e' preposta allo svolgimento di attivita' tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo previste dall'art. 8, comma 2, lettere a) e c), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni e specificamente:

  1. alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche di preminente interesse regionale relative alle aste principali dei bacini idrografici individuate ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera a), della l.r. 53/1998 e successive modificazioni nonche', in relazione alle stesse opere:

    1) alla polizia idraulica, ai servizi di piena e pronto intervento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, alle autorizzazioni e ai pareri previsti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

    2) alla polizia delle acque di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

    3) al servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'art. 31 della l.r. 53/1998;

  2. alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di difesa delle coste di cui all'art. 7 della l.r. 53/1998 e successive modificazioni.

    3. Il parere tecnico-amministrativo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) per i progetti di lavori di competenza dell'ARDIS e' reso dal comitato tecnico di cui all'art. 5.

    4. L'ARDIS puo' svolgere attivita' tecnico-operative attinenti alla difesa del suolo anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato.

    5. Al fine di assicurare l'unitarieta' dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione degli obiettivi programmatici in materia di difesa del suolo, l'ARDIS opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, cui spetta la predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale attinenti all'ARDIS e alla relativa attivita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 2 e 9, comma 2.

    Art. 3.

    Direttore 1. Organo dell'ARDIS e' il direttore, nominato, su proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo e dell'Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.

    53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

  3. diploma di laurea;

  4. comprovata professionalita' ed esperienza nel settore dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo e nella direzione di organizzazioni complesse.

    2. Il direttore e' nominato in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori regionali e il relativo incarico e' conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario...

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