DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2008, n. 29 - Regolamento di attuazione dell'art. 8-bis della legge regionale n. 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche)». Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 28 maggio 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale n. 21 luglio 1995, n. 81 'Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche)', come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 2l maggio 2007, n. 29 'Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007';

Visto l'art. 8-bis, comma 1, della suddetta legge, che stabilisce che la Regione promuova iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico nonche' per la costituzione di riserve idriche;

Visto altresi' l'art. 8-bis, comma 2, della citata legge che prevede che la giunta regionale emani un regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 4 febbraio 2008, n. 3 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole con raccomandazione della 6ª commissione consiliare competente in materia di territorio ed ambiente espresso nella seduta del 21 febbraio 2008;

Dato atto che non si e' ritenuto di dover accogliere la raccomandazione suddetta;

Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso in data 7 marzo 2008;

Vista la deliberazione della giunta regionale 19 maggio 2008, n.

382, che approva il regolamento di attuazione dell'art. 8-bis della legge regionale n. 21 luglio 1995, n. 81 'Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche)'. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. In attuazione dell'art. 8-bis della legge regionale n. 21 luglio 1995, n. 81 (norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) da ultimo modificata dalla della legge regionale n. 21 maggio 2007, n. 29, il presente regolamento definisce:

  1. i comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato da realizzare attraverso la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi;

  2. i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.

    1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettera a) il presente regolamento definisce:

  3. norme generali finalizzate a promuovere comportamenti tendenti al risparmio;

  4. obblighi e divieti finalizzati a limitare usi impropri della risorsa destinata al consumo umano.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.

    1. Si definisce 'uso domestico' l'utilizzazione di acqua per uso igienico e potabile, innaffiamento di orti e giardini e abbeveraggio di animali purche' tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attivita' economico-produttiva o avente finalita' di lucro.

    2. Per le 'acque destinate al consumo umano' si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio...

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