LEGGE REGIONALE 23 maggio 2008, n. 6 - Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 18 del 30 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La Regione, ai fini dello sviluppo di una agricoltura moderna e razionale, nell'ambito di un ordinato assetto del territorio, della salvaguardia dell'ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse, promuove e attua attraverso i consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l'economia agricola regionale, l'accorpamento e il riordino fondiario.

  1. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l'attivita' nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche.

  2. La presente legge e' altresi' finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi di bonifica, al risanamento finanziario dei medesimi e al riordino dei relativi comprensori di bonifica.

    Art. 2.

    Funzioni dei consorzi di bonifica 1. Sono affidate ai consorzi di bonifica le seguenti funzioni:

    1. la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;

    2. l'attivita' di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;

    3. la gestione, la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonche' delle opere di viabilita' strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;

    4. la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica comprese nel piano di cui all'art. 4 e previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente commissione consiliare;

    5. la realizzazione e la gestione degli impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi dell'art.

      167 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

    6. il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;

    7. le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

  3. Le opere pubbliche concernenti le funzioni indicate nel comma 1 realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica e di riordino fondiario sono considerate opere pubbliche di bonifica.

  4. I consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico.

    Art. 3.

    Concertazione e accordi di programma 1. Allo scopo di realizzare sul territorio la piu' ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i consorzi di bonifica e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalita' istituzionali.

    Art. 4.

    Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario 1. L'Amministrazione regionale, per perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano finalizzato al completamento, all'ammodernamento, alla funzionalita' dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazione e a un miglior utilizzo delle risorse idriche. Il Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario individua, altresi', gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprieta' agricola e alla costituzione di unita' fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto n. 215 del 1933.

  5. Il piano, nel rispetto delle funzioni di cui all'art. 2, concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione del piano di bacino previsto dal decreto legislativo n.

    152 del 2006 e prevede:

    1. la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale e del territorio agricolo;

    2. la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica per il perseguimento delle predette finalita';

    3. il programma degli interventi di accorpamento e di riordino fondiari;

    4. per ciascun intervento, la natura pubblica o privata dell'intervento stesso.

  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, approva gli obiettivi strategici e le direttive per la predisposizione del piano e li trasmette ai consorzi di bonifica.

  7. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti di cui al comma 3 i consorzi di bonifica presentano all'Assessore competente in materia di agricoltura le loro proposte in merito alla formulazione del piano.

  8. Entro i successivi tre mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario di cui all'art. 13, approva il piano; dell'avvenuta approvazione e' data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

  9. Il piano, aggiornato di norma ogni tre anni con il rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5, e' attuato mediante programmi annuali approvati dalla Giunta regionale in funzione della disponibilita' del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.

    Art. 5.

    Finanziamento 1. I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni di cui all'art. 2 sono reperiti attraverso:

    1. i contributi dei consorziati, cosi' come definiti dall'art. 9;

    2. i contributi relativi agli scarichi nei canali consortili di cui all'art. 11;

    3. i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica e la predisposizione dei piani di classifica e del catasto consortile;

    4. i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali o regionali nel cui ambito rientrano gli interventi previsti dall'art. 2.

  10. Sono a totale carico pubblico:

    1. gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento delle opere cui alla lettera c) del comma 1, se previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;

    2. le opere di accorpamento e di riordino fondiario, cosi' come previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;

    3. gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento;

    4. gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica idraulica indicate all'art. 2, comma 1, lettera d);

    5. gli oneri relativi alle manutenzioni straordinarie degli impianti irrigui.

  11. L'Amministrazione regionale contribuisce nella misura dell'80 per cento delle spese considerate ammissibili sostenute dai consorzi di bonifica:

    1. per la realizzazione e l'aggiornamento del piano di classifica;

    2. per la realizzazione e l'aggiornamento del catasto consortile.

  12. L'Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario e delle spese sostenute per la manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate a fini colturali nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

  13. L'Assessorato competente in materia di agricoltura individua l'ammontare delle spese ammissibili per le differenti categorie di opere e attivita'.

  14. I consorzi di bonifica realizzano gli interventi di propria competenza in materia di lavori pubblici, servizi e forniture nel rispetto della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), e delle altre norme legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali.

    Art. 6.

    Spese per energia elettrica 1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo dell'energia elettrica, escluse quelle gia' poste a carico dell'Ente acque della Sardegna (ENAS), relative all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sono poste a carico della Regione nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute.

  15. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzata a soddisfare le esigenze energetiche dei consorzi di bonifica.

  16. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati a soddisfare le esigenze energetiche del servizio idrico.

    Art. 7.

    Calamita' naturali 1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e' autorizzato a concedere contributi ai consorzi di bonifica che, a causa ed in diretta conseguenza di accertate calamita' naturali, abbiano avuto un aumento delle spese di gestione superiore del 30 per cento rispetto a quelle medie dell'ultimo triennio, con esclusione degli anni interessati da calamita' naturali. La misura del contributo regionale e' pari all'aumento delle spese di gestione.

  17. Sono a totale carico pubblico la realizzazione degli...

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