LEGGE REGIONALE 16 luglio 2008, n. 11 - Nuove norme in materia di commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 straordinario del 22 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. (Disposizioni generali). La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della Regione Abruzzo, nonche' gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi.

    Definisce, altresi', gli indirizzi generali e la programmazione per l'insediamento delle attivita' commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Recepisce, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) cosi' come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e le disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli) cosi' come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

  2. (Liberta' d'impresa). L'attivita' commerciale si fonda sul principio della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione ed e' esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

  3. (Disciplina delle attivita' commerciali: definizioni). Ai fini della presente legge si intendono:

    1. per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

    2. per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

    3. per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) e' calcolata in misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione aperta al pubblico. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, si applicano le sanzioni di cui al comma 139 della presente legge.

    4. per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

    5. per medie superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) cosi' classificati in ragione della popolazione residente:

      ===================================================================== Tipologia di | Comune con | Comune con popolazione esercizio delle medie | popolazione sino a | superiore a 10.000 superfici di vendita | 10.000 abitanti | abitanti ===================================================================== | Superficie | Superficie |delleesercizio |dell'esercizio --------------------------------------------------------------------M1 |da 151 mq. a 300 mq |da 251 mq a 600 mq --------------------------------------------------------------------M2 |da 301 mq a 600 mq |da 601 mq a 1500 mq --------------------------------------------------------------------M3 |da 601 mq a 1500 mq |da 1501 mq a 2500 mq

    6. per grandi superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti massimi relativi alle tipologie M3 di cui al punto e);

    7. per centro commerciale, una media o una grande superficie di vendita nella quale piu' esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono inseriti in una unica struttura a destinazione specifica e che comunque usufruiscono in comune di parti accessibili al pubblico, accessi, servizi, viabilita', parcheggi e spazi gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

    8. per outlet una media o una grande superficie di vendita nella quale uno o piu' imprenditori rivendono professionalmente e continuativamente al consumatore finale merceologie che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data dell'inizio della vendita stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto della merce, o che presentano difetti non occulti di produzione e che comunque non siano state introdotte nei canali distributivi classici;

    9. per 'factory outlet center' una media o una grande superficie di vendita composta da esercizi commerciali, come definiti alla precedente lettera h), la cui superficie di vendita complessiva e' pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro commerciale stesso;

    10. per esercizio specializzato una media o una grande superficie di vendita in cui e' prevista la vendita di un unico marchio relativo ad uno o piu' settori non alimentari a grande fabbisogno di superficie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio;

    11. per parco commerciale l'aggregazione di tre o piu' esercizi commerciali di grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti e separati da viabilita' purche' ricadenti in area omogenea;

    12. per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attivita' artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilita' comuni;

    13. per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attivita' commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari.

    14. per forme speciali di vendita al dettaglio:

      1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

      2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

      3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

      4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;

    15. per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalita' dell'esercizio;

    16. per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonche' lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

    17. per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera n);

    18. per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

    19. per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonche' nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attivita' similari;

    20. per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attivita' svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale si sia stipulato apposito contratto.

  4. (Ambito di applicazione). Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:

    1. ai farmacisti e ai direttori di farmacie...

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