n. 19 SENTENZA 10 - 11 febbraio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 9, 7, comma 1, 8, 12, commi 1 e 2, e 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-28 marzo 2011, depositato in cancelleria il 24 marzo 2011 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2011. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato a mezzo posta il 22-28 marzo 2011 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 24 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 9, 7, comma 1, 8, 12, commi 1 e 2, e 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 97, 117, secondo comma, lettere l) ed s), e terzo comma, della Costituzione, nonche' agli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia. 1.1.- In primo luogo, viene impugnato l'art. 5, comma 9, che aggiunge all'art. 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), il comma 12, in quanto, prescrivendo che «per il personale svolgente funzioni dirigenziali a titolo di reggenza, la misura prevista per la trasformazione dell'indennita' di funzione in assegno personale e pensionabile e' raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali», si porrebbe in contrasto con l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale impone che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, del pubblico impiego, compreso il trattamento accessorio, non possa superare il trattamento ordinariamente spettante nel 2010. Tale disposizione, eccedendo la competenza statutaria di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, e confliggendo con la normativa statale dettata in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni e di coordinamento della finanza pubblica, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. 1.2.- Il ricorrente censura, poi, l'art. 7, comma 1, della citata legge della Provincia autonoma di Bolzano, il quale - nell'introdurre il comma 3 nell'art. 1-bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi) - prevede che, per gli enti pubblici di cui all'art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), la denuncia alla Corte dei conti relativamente ad ipotesi di responsabilita' amministrative del personale pubblico non vada effettuata sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta in tale legge. Siffatta disposizione, prevedendo un'ipotesi di esenzione di responsabilita' amministrativa per effetto della mancata denuncia alla Corte dei conti della relativa violazione, si porrebbe in contrasto con la normativa statale di riferimento dettata dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), che, riguardo ai dipendenti statali, all'art. 20 individua i soggetti obbligati a tale denuncia ed all'art. 22 prevede che l'impiegato e' sempre personalmente obbligato a risarcire il danno ingiustamente cagionato a terzi. Poiche' la denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario costituirebbe essenziale presupposto per l'attivazione del sistema giurisdizionale diretto all'accertamento di responsabilita' amministrative, nonche' elemento ineludibile, tenuto conto che l'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l'aver «omesso o ritardato la denuncia», abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento, la disposizione in esame sarebbe illegittima in quanto incidente sulla responsabilita' amministrativa, riconducibile alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 337 del 2009, n. 184 del 2007 e n. 345 del 2004). La potesta' legislativa della Provincia autonoma in materia di «ordinamento degli uffici pubblici», infatti, pur potendo stabilire obblighi la cui violazione comporti responsabilita' amministrativa, non potrebbe incidere sul regime giuridico di quest'ultima o introdurre nuove cause di esenzione della responsabilita' (sentenze n. 337 del 2009 e n. 345 del 2004). Pertanto, la sospensione dell'obbligo di denuncia, in base al meccanismo compensatorio previsto nella novella all'art. 1-bis della legge provinciale n. 17 del 1993, interferirebbe direttamente sia con le competenze statali in materia di «ordinamento civile» e di «giustizia amministrativa», in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sia con l'ordinamento della giurisdizione contabile ledendone, in violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' ai sensi dell'art. 97 Cost., la necessaria uniformita' su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 340 del 2001). 1.3.- Il Presidente del consiglio dei ministri, censura, inoltre, l'art. 8 della citata legge prov. n. 1 del 2011, perche' - novellando l'art. 4-bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative), riguardante le «violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili» e prevedendo che le autorita' incaricate del controllo, nei casi in cui rilevino «violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili» possano procedere alla irrogazione delle sanzioni solo dopo aver esperito una particolare procedura finalizzata all'adeguamento al precetto della normativa violata, con ampi margini d'indeterminatezza delle fattispecie - contrasterebbe con l'art. 25, secondo comma, Cost., nonche' con l'art. 1, commi 1 e 2, della legge 24...

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