n. 171 SENTENZA 1 - 4 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Liguria 30 luglio 2012 n. 24, recante «Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2012, depositato in cancelleria l'11 ottobre 2012, iscritto al n. 141 del registro ricorsi 2012. Sentito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Presidente Franco Gallo, sentito il Giudice relatore Marta Cartabia e sentito l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica il 4 ottobre 2012, ricevuto il successivo 8 ottobre e depositato l'11 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Liguria 30 luglio 2012, n. 24, recante «Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate», per violazione dell'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. 1.1.- La legge impugnata, che si risolve nell'unico art. 1, inserisce, nella legge regionale n. 13 del 1999, il nuovo art. 8-bis, rubricato «Proroga delle concessioni demaniali», il quale dispone che «In caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali, che provochino danni agli stabilimenti balneari, ai beni demaniali ed alle relative pertinenze incamerate, i soggetti titolari delle concessioni demaniali potranno eseguire a loro cure e spese, previa intesa con gli enti interessati, tutti i lavori necessari al ripristino delle strutture ed a protezione degli arenili;

in tal caso, le concessioni in essere saranno prorogate, tenuto conto dell'investimento effettuato, secondo un regolamento attuativo che sara' predisposto dalla Regione Liguria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». 1.2.- Il ricorrente ritiene che la previsione di proroghe di concessioni ulteriori a quelle gia' disposte, in via transitoria, dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, contrasti con l'art. 12, comma 2, della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), e per questo determini una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. L'art. 12, comma 2, della direttiva vieterebbe, nell'interpretazione del...

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