N. 348 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promossi con ordinanze del 14 novembre, del 18 aprile, del 9, del 10 (n. 3 ordinanze) e del 26 ottobre, dell'8, del 13, del 14 (n. 3 ordinanze) e del 17 novembre (n. 2 ordinanze), del 13 marzo, del 21 dicembre e del 2 novembre 2006 dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rispettivamente iscritte ai nn. 288, 464, da 471 a 482, 646, 731, e 732 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17, 25, 37 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Ritenuto che, con diciassette ordinanze sostanzialmente coincidenti nella parte motiva, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, nonche' dell'art. 10 della medesima legge;

che, ai fini della rilevanza, la Corte d'appello rimettente premette che gli appelli di cui essa e' investita, proposti dal pubblico ministero anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 contro sentenze di proscioglimento pronunciate dal Tribunale di Sassari, dal Tribunale di Tempio Pausania e dal Tribunale di Nuoro, dovrebbero essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 10, comma 2, della medesima legge;

che, a suo avviso, gli artt. 1 e 2 della legge n. 46 del 2006, i quali hanno rispettivamente sostituito l'art. 593 del codice di procedura penale e modificato l'art. 443, comma 1, dello stesso codice, eliminando l'appello avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del dibattimento...

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