N. 347 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promossi con ordinanze del 5 ottobre 2007 e dell'8 febbraio 2008 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, nei procedimenti penali a carico di P.P. e di L.T.T.F., iscritte ai nn. 3 e 156 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di costituzione di L.T.T.F.;

Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto che, con ordinanza del 5 ottobre 2007, il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede che il periodo di custodia cautelare scontato all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo sia computato anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1 e 3, del codice di procedura penale;

che il rimettente riferisce che, a seguito di mandato di arresto europeo emesso il 28 febbraio 2007 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, P.P. e' stato arrestato in Olanda;

che, il 23 giugno 2007, il difensore dell'imputato ha chiesto che lo stesso fosse rimesso in liberta' per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, dovendosi a tal fine computare anche il periodo di detenzione sofferta all'estero prima della consegna all'autorita' giudiziaria italiana;

che detta istanza e' stata rigettata dal GIP, in quanto l'art.

33 della legge n. 69 del 2005 prevede che il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo...

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