n. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 marzo 2013 -

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore, previa deliberazione della Giunta provinciale 8 marzo 2013, n. 425 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27858 dell'11 marzo 2013 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15HSO1Y) di Roma, con domicilio eletto presso l'avv. Manzi in via Confalonieri n. 5, Roma;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illeaittimita' costituzionale della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013, con riferimento: all'art. 9, commi 2 e 3, nella parte in cui richiamano, rispettivamente, il comma 4 dell'art. 10 e l'art. 11, in quanto riferiti anche alle province autonome nonche' agli enti locali delle province autonome;

all'art. 10, commi 3, 4 e 5;

all'art. 11;

all'art. 12, per violazione: degli articoli 54, n. 5);

74;

79;

80;

81;

103, 104, 107, del d.P.R 31 agosto 1972, n. 670;

del titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

delle norme di attuazione statutaria di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli articoli 2, 3 e 4;

al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, ed in particolare degli articoli 17 e 18;

al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, in particolare dell'art. 2;

del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati. F a t t o La legge 24 dicembre 2012, n. 243, detta «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione». L'art. 81, comma 6, della Costituzione - come modificato dall'art. 1 legge costituzionale n. l/2012 - stabilisce che «il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale». Tali principi sono stati stabiliti contestualmente dalla stessa legge costituzionale n. 1/2012, con disposizioni che in base all'art. 6 «si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014». Viene qui in considerazione il Capo IV della legge n. 243/2012, che riguarda l'Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilita' del debito pubblico. In particolare: l'art. 9 regola l'Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali;

l'art. 10 disciplina il Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

l'art. 11 contempla il Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali;

l'art. 12 si occupa del Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico. Ad avviso della Provincia autonoma di Trento, le predette disposizioni risultano in tutto o in parte lesive delle proprie prerogative costituzionali e dunque costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni;

D i r i t t o 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, nonche' dell'art. 9, commi 2 e 3, nella parte in cui richiamano, rispettivamente, il comma 4 dell'art. 10 e l'art. 11. L'art. 10 regola il Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali. In base al comma 1, che non forma oggetto di impugnazione, «il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Balzano e' consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato». Il comma 2 - ugualmente non impugnato - dispone che, «in attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti». Sono invece impugnati i commi 3, 4 e 5. In base al comma 3, «le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'art. 9, comma 1, lettera a)». A tal fine, «ogni anno i comuni, le province e le citta' metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalita' stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonche' gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti». Ciascun ente territoriale «puo' in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione». Il comma 4 stabilisce che, «qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed e' ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto». Infine, in base al comma 5, «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo». Come si vede, i commi 3, 4 e 5 pongono una disciplina gia' dettagliata, che per giunta rinvia le ulteriori specificazioni ad un d.P.C.M., escludendo del tutto la provincia dalla possibilita' di uno svolgimento della normativa. Cio' premesso, conviene ora illustrare il fondamento statutario della presente impugnazione, sia in relazione alla provincia che in relazione ai suoi enti locali. La Provincia di Trento e' dotata di autonomia finanziaria ai sensi degli artt. 69 ss. dello Statuto. In particolare...

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