n. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 marzo 2013 -

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia (cod. fisc. 80014930327;

P. IVA 00526040324), in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore dott. Renzo Tondo, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 14 marzo 2013 (doc. I), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355, contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013, con riferimento: all'articolo 9, commi 2 e 3, nella parte in cui richiamano, rispettivamente, il comma 4 dell'articolo 10 e l'articolo 10, in quanto riferiti anche alla Regione nonche' agli enti locali della regione;

all'articolo 10;

all'articolo 12, per violazione: dello Statuto speciale adottato con legge cost. 1 del 1963, con particolare riferimento agli articoli 48, 49, 52 e 54;

degli articoli 117 e 119 della Costituzione;

dell'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1;

delle norme di attuazione di cui al d.lgs. 9/1997;

della l. 220/2010;

del principio dell'accordo in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione, per i profili e nei modi di seguito illustrati. Fatto La legge 24 dicembre 2012, n. 243, detta "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione". L'art. 81, comma 6, della Costituzione - come modificato dall'art. 1 l. cost. 1/2012 - stabilisce che "il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale". Tali principi sono stati stabiliti contestualmente dalla stessa legge costituzionale 1/2012, con disposizioni che in base all'art. 6 "si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014". Viene qui in considerazione il capo IV della l. 243/2012, che riguarda l'Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilita' del debito pubblico. In particolare: L'art. 9 regola l'Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. L'art. 10 disciplina il Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali. L'art. 12 si occupa del Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico. Ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia le predette disposizioni risultano in tutto o in parte lesive delle proprie prerogative costituzionali e dunque costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni di Diritto 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, nonche' dell'art. 9, commi 2 e 3, nella parte in cui richiamano, rispettivamente, il comma 4 dell'articolo 10 e l'articolo 10. L'art. 10 regola il Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali. In base al comma 1, che non forma oggetto di impugnazione, "il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato". Il comma 2 - ugualmente non impugnato - dispone che, "in attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti". Sono invece impugnati i commi 3, 4 e 5. In base al comma 3, "le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a)". A tal fine, "ogni anno i comuni, le province e le citta' metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalita' stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonche' gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti". Ciascun ente territoriale "puo' in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione". Il comma 4 stabilisce che, "qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed e' ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto". Infine, in base al comma 5, "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono...

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