LEGGE REGIONALE 25 giugno 2008, n. 17 - Norme per il comparto agricolo.

Norme per il comparto agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attivita' di produzione agricola nonche' alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili.

  1. La Giunta regionale, ai sensi dell' art. 14 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) prevede la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima pari al costo sostenuto per l'ottenimento delle garanzie per prestiti di durata massima quindicennale, per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di impianti di smaltimento e depurazione dei reflui zootecnici.

  2. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 concorre al perseguimento di due degli obiettivi individuati dalla misura 121 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 quali:

    1. il miglioramento dello stato dell'ambiente, delle acque, del suolo, dell'aria;

    2. il risparmio energetico nell'attivita' di produzione agricola nonche' nella produzione e nell'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili.

  3. Beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono gli imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 , commi 1 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1 , comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), titolari di imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale iscritte nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultano in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che hanno costituito il fascicolo aziendale.

  4. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, i parametri, le priorita', le condizioni e le procedure attuative per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

    Art. 2.

    Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37

  5. La lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e' sostituita dalla seguente:

    'a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte; '.

  6. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 37/2006, e' inserito il seguente:

    '1-bis. Le organizzazioni di cui al comma 1 , lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalita' inerenti allo svolgimento di attivita' ed iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresi', possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. essere iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

    2. essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano...

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