del 29 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Aosta nel procedimento civile promosso da Bo Romano contro Assicurazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali Previdenza - Atti e deliberazioni adottati dagli enti previdenziali di cui all'art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007, ed approvati...

IL TRIBUNALE

Visti gli atti;

O s s e r v a

Ritiene questo giudicante che non sia manifestamente infondata, oltre che rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 763 dalla legge n. 296/06, finanziaria dello Stato per l'anno 2007.

In effetti, il ricorrente nel presente giudizio domanda la riliquidazione della pensione senza tener conto della delibera 22 giugno 2002 della Cassa resistente, che ha modificato i criteri di calcolo della pensione.

Tale modifica ha carattere manifestamente peggiorativo, atteso che in precedenza il quantum dell'erogazione pensionistica veniva determinato sulla base dei 14 migliori redditi degli ultimi 19 anni, mentre a seguito della citata innovazione deve farsi riferimento a tutti i redditi, ivi compresi quelli convenzionali, percepiti nella vita professionale dell'iscritto.

Nella specie, il ricorrente, che ha maturato il diritto alla pensione due mesi dopo la delibera, ha ricevuto una somma pari all'80% di quella che sarebbe spettata in mancanza della deliberazione de qua.

Tuttavia la norma della cui costituzionalita' si dubita cosi' dispone:

All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo. sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro...

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