DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 36 - Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell''art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12. (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore d...
Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12. (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani). Approvazione.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 5 marzo 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani);
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 16, comma 6, della normativa sopraindicata che attribuiscono alla Regione il compito di favorire la diffusione di spazi e di strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile mediante la concessione di contributi annuali o pluriennali;
Visto inoltre il 'Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 66-68 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile', emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0202/Pres. dd. 28 giugno 2006;
Attesa la necessita' di ridefinire la disciplina attuativa concernente gli interventi di cui trattasi, adeguandola alle nuove previsioni introdotte dalla citata legge regionale n. 12/2007 e provvedendo nel contempo ad abrogare il regolamento sopra citato;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;
Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 1° febbraio 2008;
Decreta:
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E' approvato il 'Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12. (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)', nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
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Il presente decreto sara' pubblicato nel...
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