del 27 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, nel procedimento civile promosso da Kama Italia & Export S.r.l., contro Honda Logistic Centre Italy S.p.A ed altri. Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni spe...

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 4825 del r.g. aff. cont. per il 2008 con ad oggetto: proprieta' industriale tra Kama Italia Import & Export S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Napoli, via Vannella Gaetani n. 27, presso gli avv. Michele Sandulli, Federica Sandulli, Iuri Maria Prado (foro di Milano), Mario Pietrunti (foro di Campobasso) che la rappresentano e difendono, reclamante e Honda Logistic Centre Italy S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore Honda Italia Industriale S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in Napoli, corso Umberto I n. 174, presso gli avv. Maria Rosaria Menditto e Margherita Barie' che la rappresentano e difendono, resistente.

I n f a t t o

Con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 16 novembre 2002 il Giudice designato presso il Tribunale di Campobasso, sul ricorso di Honda Logistic Centre Italy S.p.A. e di Honda Italia Industriale S.p.A. (d'ora in avanti: Honda) ordinava alla resistente Kama Italia Import & Export S.r.l. (d'ora in avanti: Kama) «La cessazione dalla vendita, commercializzazione e pubblicizzazione dei motori KG di cui al ricorso e dei generatori KGE900Ti di cui pure al ricorso introduttivo».

Il reclamo, ex art. 669-terdecies c.p.c., veniva rigettato con ordinanza collegiale del medesimo Tribunale di Campobasso del 13 marzo 2003.

Con atto del 18 dicembre 2002 Honda aveva gia' citato trama per il giudizio di merito e chiedeva, sempre al Tribunale di Campobasso, di «accertare e dichiarare che la vendita, la distribuzione e la pubblicizzazione da parte della Kama Italia dei motori Kama KM, Kama KG, nonche' dei generatori 1GF-QDE, 3GF-QDE e KGE900Ti costituiscono atti di concorrenza sleale in danno alle ricorrenti, inibendo la prosecuzione degli illeciti», nonche' disporsi il sequestro dei prodotti in oggetto e del relativo materiale pubblicitario e condannarsi la convenuta ai danni (disponendosi, infine, una penale e la pubblicazione del dispositivo della sentenza). Kama si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni in proprio favore.

Tale giudizio e' ancora pendente, ed e' in corso di svolgimento una c.t.u. (n.r.g. 1207/2002, g.i. dott. Cardona Albini).

In corso di causa Honda conseguiva una ulteriore misura cautelare, in quanto il g.i., con ordinanza del 2 luglio 2003, cosi' disponeva: «Ordina alla ditta resistente Kama Italia Import & Export S.r.l. in persona del 1.r.p.t. la cessazione della vendita, commercializzazione e pubblicizzazione dei motori KM, singolarmente o assemblati ad altre componenti, di cui al presente ricorso».

Una prima istanza di revoca delle misure cautelari, avanzata da Kama, veniva dichiarata inammissibile con ordinanza sempre del G.I. di Campobasso - dell'8 novembre 2005, confermata - in sede di reclamo - da questa sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 26 gennaio 2006.

L'istanza di revoca - ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c. - veniva quindi reiterata, e rigettata dal G.I. - ancora presso il Tribunale di Campobasso - con ordinanza del 22 gennaio 2008.

Avverso tale ordinanza Kama proponeva reclamo al Collegio, innanzi a questa sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli, con ricorso del 4 febbraio 2008.

Honda si costituiva anche in tale procedimento e chiedeva il rigetto dell'istanza di revoca.

All'esito dell'udienza camerale del 13 maggio 2008 il Collegio si riservava la decisione.

I n d i r i t t o

1) La competenza della sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale (d'ora in avanti: sezione specializzata) presso il Tribunale di Napoli discende, nel caso di specie, dall'applicazione dell'art. 245, comma 2 del codice della proprieta' industriale, d.lgs. n. 30/2005, secondo cui:

sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore

.

2) E' opportuno ricordare che il reclamo di Kama e' stato proposto avverso il provvedimento del G.I. presso il Tribunale di Campobasso del 22 gennaio 2008, di diniego della revoca delle misure cautelari concesse ad Honda, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con le precedenti ordinanze del 16 novembre 2002 e del 2 luglio 2003.

La tutela e' stata chiesta e concessa (ed in tal senso e' anche la domanda di merito) in relazione ad una fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti, ai sensi dell'art. 2598, n. 1 del codice civile.

Il Tribunale di Campobasso e' stato adito quale foro del convenuto, perche' in quel circondario ha sede Kama.

Tuttavia, successivamente alla prima ordinanza cautelare, e all'introduzione del giudizio di merito (la citazione, come detto, e' stata notificata il 18 dicembre 2002), e' stato promulgato il d.lgs. n. 68/2003, istitutivo delle sezioni specializzate (cfr. anche infra).

3) Le sezioni specializzate sono competenti per materia, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3, decreto citato, per le controversie aventi ad...

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