Sentenza nº 28 da Constitutional Court (Italy), 26 Febbraio 2013

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione26 Febbraio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 28

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Gaetano SILVESTRI Giudice

- Sabino CASSESE "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 4, 22, 23, commi 6, 7 e 10, 24, commi 2 e 3, 27, comma 1, lettera b), 32, comma 2, 37, 45, commi 1 e 3, e 50 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27-28 marzo 2012, depositato presso la cancelleria il 30 marzo 2012 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso depositato il 30 marzo 2012 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012).

    1.1.– In primo luogo, il Presidente del Consiglio impugna l’articolo 11, comma 4, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. L’articolo dispone, tra l’altro, la costituzione di un’apposita Commissione per il contrasto dell’evasione e dell’elusione dei tributi erariali in materia fiscale e contributiva. Il comma 4 censurato prevede, per quanto qui interessa, che detta Commissione possa formulare proposte anche con riferimento all’«eventuale riutilizzo di una quota del maggior gettito riferibile all’attività di recupero fiscale per il finanziamento di programmi e interventi finalizzati al sostegno dell’economia, alla promozione di nuova occupazione e di assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti a rischio di esclusione sociale» nel contesto regionale. Tale riutilizzo viene escluso «dal complesso delle spese finali determinate ai fini del rispetto della disciplina del Patto di stabilità interno».

    Secondo il ricorrente, la previsione che tali somme, sul cui utilizzo la Commissione può effettuare proposte, siano escluse dal complesso delle spese finali ai fini del Patto di stabilità interno, comporterebbe innanzitutto un’asimmetria tra le voci di entrata e quelle di spesa relative al Patto di stabilità, in quanto le entrate verrebbero considerate relativamente al rispetto del Patto di stabilità, mentre non lo sarebbero le relative spese.

    Sussisterebbe, inoltre, un conflitto tra la normativa censurata e la disciplina statale relativa al Patto di stabilità. Tale contrasto si verificherebbe sia in riferimento agli enti locali, che, ai sensi dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), non potrebbero escludere alcuna voce di spesa in relazione al Patto di stabilità, sia rispetto alle Regioni, poiché per queste ultime l’art. 32, comma 4, lettera i), della medesima legge n. 183 del 2011 disporrebbe l’esclusione, ai fini del Patto di stabilità, delle sole spese in conto capitale nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre grazie al recupero fiscale e purché iscritte a bilancio separatamente. La norma censurata non prevedrebbe tali condizioni e dunque sarebbe in contrasto anche con la disciplina del Patto di stabilità applicabile ai bilanci regionali.

    Di conseguenza, la disposizione regionale, consentendo incondizionatamente di escludere dal computo delle spese finali, da valutare con riferimento al Patto di stabilità, le spese finanziate con il recupero fiscale, determinerebbe un aggravamento dei saldi finanziari e, pertanto, si verificherebbe una violazione di norme di coordinamento della finanza pubblica vincolanti per le Regioni e dunque degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost.

    1.2.– Vengono in secondo luogo censurati gli artt. 22, 37 e 50 della legge impugnata, con riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. L’art. 22 riguarda l’istituzione di una «società di scopo per azioni, denominata Campania Ambiente e Servizi spa, per lo svolgimento di funzioni in materia ambientale e di prevenzione, nonché di manutenzione del patrimonio immobiliare della Regione, degli enti regionali e del servizio sanitario regionale nonché in materia di servizi strumentali degli enti predetti», con capitale sociale pari a 500.000 euro. L’art. 37 modifica l’art. 36 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), introducendo il comma 5-bis, con cui istituisce il «fondo per la gestione delle crisi e dei processi di sviluppo», con un onere, per il 2012, pari a 1 milione di euro. L’art. 50 istituisce infine il fondo di finanziamento delle Università campane, autorizzando la spesa di 1 milione di euro.

    Ciascuna di queste voci di spesa grava, in tutto o in parte, sulla medesima unità previsionale di base 7.28.135, Fondo di riserva per le spese impreviste: la spesa prevista dall’art. 22 vi grava totalmente, quella derivante dall’art. 37 non è esattamente quantificata, in quanto il fondo per la gestione di crisi è finanziato anche mediante le «risorse liberate della programmazione 2000-2006», mentre il fondo di cui all’art. 50 vi fa riferimento per 500.000 euro.

    Poiché il Fondo per le spese impreviste per il 2012 ammonta a 868.000 euro, le previsioni di spesa sopra menzionate sarebbero parzialmente prive di copertura finanziaria e dunque contrasterebbero con l’art. 81, quarto comma, Cost.

    1.3.– È poi censurato l’art. 23, comma 6, della legge regionale indicata in epigrafe, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Tale articolo dispone che, in attuazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, il 50 per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolarità alla data del 1° gennaio 2010 siano soppresse e, a partire dalla medesima data, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell’area della dirigenza della Giunta sia ridotto di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle suddette posizioni. Tale norma inciderebbe così su un fondo già costituito nel suo ammontare e dotato di una destinazione di scopo, relativo al «trattamento economico della dirigenza», come disciplinato dagli articoli 26, comma 3, 27, comma 9, e 28, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni del 23 dicembre 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all’area della dirigenza del comparto “Regioni – Autonomie locali”). L’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) disporrebbe invece che il trattamento economico fondamentale sia definito dai contratti collettivi e, in generale, dal Titolo II del predetto decreto, attribuendo alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare il trattamento economico della dirigenza, in base all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in materia di «ordinamento civile». La normativa regionale censurata invaderebbe pertanto quest’ultima competenza legislativa esclusiva statale.

    Secondo il ricorrente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 339 del 2011, avrebbe confermato quest’orientamento. Del resto, anche l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) (parere n. A1129) non riterrebbe che le amministrazioni regionali possano ridurre i relativi stanziamenti di risorse in occasione della soppressione di funzioni di qualifica dirigenziale. Pertanto, la norma censurata violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva la materia «ordinamento civile», cui la disposizione attingerebbe, all’esclusiva competenza legislativa statale.

    1.4.– Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha censurato l’art. 23, comma 7, della legge regionale indicata in epigrafe, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. Tale disposizione regionale prevede che il fondo per le risorse finanziarie destinate all’incentivazione del personale del comparto per la Giunta regionale per il triennio 2011-2013, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari a quello relativo all’anno 2010, comprensivo delle economie previste dall’art. 17, comma 5, del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro di comparto.

    La Regione, proprio per rispettare la citata normativa statale in caso di cessazioni dal servizio, secondo il ricorrente, dovrebbe ridurre il fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale di servizio. In particolare, l’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che a partire dal 2011 e fino a tutto il 2013 l’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n....

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