LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2008, n. 10 - Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 28 marzo 2000, n. 45 (norme in materia di promozione delle attivita'' nel settore dello spettacolo in Toscana).

Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 28 marzo 2000, n. 45 (norme in materia di promozione delle attivita' nel settore dello spettacolo in Toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 27 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. La Regione Toscana, attraverso l'istituzione di appositi itinerari, promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188 (tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualita), al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 giugno 1997 (istituzione dei marchi 'ceramica artistica e tradizionale' e 'ceramica di qualita'), nonche' da altre produzioni di ceramica, terracotta e gesso frutto di lavorazioni artistiche e tradizionali di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 20 novembre 1999, n. 58 (norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).

  1. Gli itinerari di cui al comma 1 assumono la denominazione di 'strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana', di seguito indicate come 'strade'.

    Art. 2.

    Definizione delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana 1. Le strade sono costituite da itinerari segnalati e promossi con finalita' turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi della Toscana caratterizzati dalla presenza di opere e produzioni storiche e contemporanee di ceramica, terracotta e gesso e possono interessare i territori di comuni diversi.

  2. Le strade mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica predisposto dal comitato promotore di cui all'art. 3, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, della terracotta e del gesso di cui all'art. 1, comma 1, i luoghi di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane di cui all'art. 9 della legge regionale n. 58/1999, i musei e le raccolte, i centri di documentazione e gli archivi storici delle produzioni, i luoghi di esposizione permanente o temporanea.

  3. Possono far parte delle strade anche infrastrutture di servizio, con particolare riguardo a quelle di carattere informativo, esercizi, attivita' economiche ed altri punti di interesse, funzionali o complementari al percorso di valorizzazione.

    Art. 3.

    Comitato promotore e riconoscimento delle strade 1. Il comitato promotore puo' essere costituito da:

    1. enti locali in forma singola o associata;

    2. operatori economici nella produzione e nel commercio della ceramica, della terracotta e del gesso di cui all'art. 1, comma 1, anche in forma associativa;

    3. associazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa in materia di...

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