Ordinanza del 26 marzo 2008 emessa dal Tribunale di Tivoli, nel procedimento civile promosso da C.F. contro Istituto Statale di Istruzione Superiore «Z» Disabile - Figlio convivente - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza...

IL TRIBUNALE

ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 353/08 r.g., pendente tra C. F. elett. te domiciliato in Tivoli, viale Mannelli n. 1, presso lo studio dell'avv. Simone Ariano, unitamente all'avv. Giampaolo Ruggiero, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso, ricorrente e Istituto Statale di Istruzione Superiore «Z.», in persona del dirigente scolastico pro tempore, delegato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. Ministero della pubblica istruzione, resistenti.

Oggetto: procedimento d'urgenza.

Il giudice osserva:

l'odierno ricorrente ha premesso, in sede di atto introduttivo, di essere inquadrato nei ruoli ATA del personale della scuola, quale collaboratore scolastico a tempo indeterminato, in servizio presso l'istituto resistente; di essere residente insieme alla madre, affetta da handicap certificato ai sensi della legge n. 104/1992; di essere l'unico soggetto in grado di prendersi cura della madre stessa e di avere quindi presentato al suddetto istituto (alla data del 9 ottobre 2007) un'istanza per il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, motivata dalla necessita' di assistenza alla sua congiunta e che tale domanda era stata rigettata, sul presupposto della mancata menzione del figlio del genitore disabile tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo medesimo; in punto di diritto, in riferimento alla sentenza costituzionale n. 158/2007, il ricorrente ha quindi invocato un'interpretazione adeguatrice della normativa interna e la conseguente estensione del relativo diritto, oltre che ai soggetti espressamente previsti dal vigente sistema, anche al figlio del genitore disabile; assumendo anche la sussistenza del presupposto specifico del periculum in mora, ha quindi chiesto di ordinare ai resistenti di garantire il proprio diritto alla fruizione dei relativi benefici ovvero, in via subordinata, di sollevare la relativa questione di legittimita' costituzionale;

il punto di riferimento normativo per valutare la fondatezza delle allegazioni del ricorrente e' quindi rappresentato dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di sostegno della maternita' e della paternita', il quale, nei primi tre commi, si occupa specificamente della materia dei riposi e dei permessi fruibili dai genitori di bambini in situazione di handicap grave, richiamando la disciplina dell'art. 33, comma 2, legge n. 104/1992, con il conseguente diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito sino al compimento del terzo anno di eta' e, dopo il compimento del terzo anno, alla fruizione dei premessi previsti dal comma 3, della stessa legge n. 104/1992 mentre, al compimento della maggiore eta', i genitori hanno diritto ai medesimi permessi, purche' sussista situazione di convivenza con il figlio o, anche in assenza di convivenza, una situazione di assistenza continuativa...

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