DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 Novembre 2007, n. 26 - Regolamento di esecuzione dell''art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, concernente l''istituzione del canone per l''occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP).

Regolamento di esecuzione dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, concernente l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 di data 16 novembre 2007 concernente l'approvazione del 'Regolamento di esecuzione dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 concernente l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche',

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o 1. In attuazione dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, il presente regolamento disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche della provincia.

Art. 2.

Ambito di applicazione del canone 1. Sono soggette al canone le occupazioni, permanenti o temporanee, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio stradale e al patrimonio indisponibile funzionale alla viabilita' della provincia. Sono soggette al canone anche le occupazioni di aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio.

  1. Il canone previsto dal presente regolamento si applica altresi' alle occupazioni, permanenti o temporanee, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio dello Stato-ramo strade, per le quali sono state delegate alla Provincia le funzioni in materia di viabilita', ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

  2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di manufatti o di impianti, aventi durata non inferiore ad un anno.

  3. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con manufatti o impianti, di durata inferiore all'anno.

    Art. 3.

    E s e n z i o n i 1. Non sono soggette al pagamento del canone:

    1. le occupazioni con balconi, verande, bow windows e analoghi infissi di carattere stabile, nonche' con tende solari poste a copertura dei balconi;

    2. le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;

    3. le occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, degli enti locali, a condizione che tali enti abbiano previsto la stessa esenzione a favore della Provincia autonoma di Trento;

    4. le occupazioni effettuate da e per conto di enti religiosi finalizzate all'esercizio di culti ammessi nello Stato;

    5. le occupazione effettuate, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica, da e per conto degli enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

    6. le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni...

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